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SPECIALE. 730/2017: chi lo deve presentare? Chi è esonerato?

Dottore Commercialista Revisore Legale dei Conti & Partners

La presentazione della dichiarazione dei redditi, sia che si tratti di Unico che di mod. 730 non sempre è obbligatoria.
In linea di massima l’obbligo viene meno quando il legislatore sa che la sua presentazione non comporterebbe il pagamento di imposte, o perchè già trattenute dal sostituto, o perchè già tassati alla fonte o perchè esenti.
 
Il contribuente deve controllare se è obbligato a presentare la dichiarazione dei redditi – modello 730 o modello Redditi persone fisiche (ex UNICO) – oppure se è esonerato. Il contribuente è tenuto a presentare la dichiarazione se ha conseguito redditi nell’anno 2016 e non rientra nelle ipotesi di esonero elencate qui di seguito.
La dichiarazione deve comunque essere presentata se le addizionali all’Irpef non sono state trattenute o sono state trattenute in misura inferiore a quella dovuta. La dichiarazione deve essere presentata anche se sono stati percepiti esclusivamente redditi che derivano dalla locazione di fabbricati per i quali si è optato per la cedolare secca e se non è stato trattenuto dal sostituto d’imposta il contributo di solidarietà.
 
La dichiarazione può essere presentata, anche in caso di esonero, per dichiarare eventuali spese sostenute o fruire di detrazioni o per chiedere rimborsi relativi a crediti o eccedenze di versamento che derivano dalle dichiarazioni degli anni precedenti o da acconti versati per il 2016.
 
Vediamo nel dettaglio quali sono i casi in cui l’obbligo di dichiarare i redditi viene meno, così come elencati nelle istruzioni dell’Agenzia delle Entrate.

730/2017: chi può presentare il modello di dichiarazione 730?

Come indicato dalle istruzioni dell’Agenzia delle Entrate, possono utilizzare il modello 730 precompilato o ordinario, i contribuenti che nel 2017 sono:

  • pensionati o lavoratori dipendenti (compresi i lavoratori italiani che operano all’estero per i quali il reddito è determinato sulla base della retribuzione convenzionale definita annualmente con apposito decreto ministeriale);
  • persone che percepiscono indennità sostitutive di reddito di lavoro dipendente (es. integrazioni salariali, indennità di mobilità);
  • soci di cooperative di produzione e lavoro, di servizi, agricole e di prima trasformazione dei prodotti agricoli e di piccola pesca;
  • sacerdoti della Chiesa cattolica;
  • giudici costituzionali, parlamentari nazionali e altri titolari di cariche pubbliche elettive (consiglieri regionali, provinciali, comunali, ecc.);
  • persone impegnate in lavori socialmente utili;
  • lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato per un periodo inferiore all’anno. Questi contribuenti possono rivolgersi: – al sostituto d’imposta, se il rapporto di lavoro dura almeno dal mese di aprile al mese di luglio 2016; – a un Caf-dipendenti o a un professionista abilitato, se il rapporto di lavoro dura almeno dal mese di giugno al mese di luglio 2016 e si conoscono i dati del sostituto d’imposta che dovrà effettuare il conguaglio;
  • personale della scuola con contratto di lavoro a tempo determinato, che si può rivolgere al sostituto d’imposta o a un Caf-dipendenti o a un professionista abilitato, se il contratto dura almeno dal mese di settembre dell’anno 2015 al mese di giugno dell’anno 2016;
  • lavoratori che posseggono soltanto redditi di collaborazione coordinata e continuativa (art. 50, comma 1, lett. c-bis, del TUIR) almeno nel periodo compreso tra il mese di giugno e il mese di luglio 2016 e conoscono i dati del sostituto che dovrà effettuare il conguaglio, presentando il Mod. 730 a un Caf-dipendenti o a un professionista abilitato;
  • produttori agricoli esonerati dalla presentazione della dichiarazione dei sostituti d’imposta (Mod. 770 semplificato e ordinario), IRAP e IVA.
I contribuenti sopra elencati possono presentare il modello 730 precompilato o ordinario anche in mancanza di un sostituto d’imposta tenuto a effettuare il conguaglio.
Il modello 730 senza sostituto precompilato va presentato direttamente all’Agenzia delle entrate ovvero a un Caf o a un professionista abilitato. Il modello 730 senza sostituto ordinario va presentato a un Caf o a un professionista abilitato.
 
Possono utilizzare il modello 730 precompilato o ordinario i contribuenti che nel 2016 hanno percepito:
  • redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (es. co.co.co. e contratti di lavoro a progetto);
  • redditi dei terreni e dei fabbricati;
  • redditi di capitale;
  • redditi di lavoro autonomo per i quali non è richiesta la partita IVA (es. prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente);
  • redditi diversi (es. redditi di terreni e fabbricati situati all’estero);
  • alcuni dei redditi assoggettabili a tassazione separata, indicati nella sezione II del quadro D.

730/2017: ecco chi può non presentare il modello

CASI DI ESONERO

È esonerato dalla presentazione della dichiarazione il contribuente che possiede esclusivamente i redditi indicati nella prima colonna, se si sono verificate le condizioni descritte nella seconda colonna. L’esonero non si applica se il contribuente deve restituire in tutto o in parte, il bonus Irpef.

TIPO DI REDDITOCONDIZIONI
Abitazione principale, relative pertinenze e altri fabbricati non locati (*) 
Lavoro dipendente o pensione1. Redditi corrisposti da un unico sostituto d’imposta obbli­gato ad effettuare le ritenute di acconto o corrisposti da più sostituti purché certificati dall’ultimo che ha effettuato il conguaglio
Lavoro dipendente o pensione + Abitazione principale, relative pertinenze e altri fabbricati non locati (*)2. Le detrazioni per coniuge e familiari a carico sono spettanti e non sono dovute le addizionali regionale e comunale
Rapporti di collaborazione coordinata e continuativa compresi i lavori a progetto. Sono escluse le collaborazioni di carattere amministrativo-gestionale di natura non profes­sionale rese in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche 
Redditi esenti. Esempi: rendite erogate dall’Inail esclusivamente per invalidità permanente o per morte, alcune borse di studio, pensioni di guerra, pensioni privilegiate ordinarie corrisposte ai militari di leva, pensioni, indennità, comprese le indennità di accompagnamento e assegni erogati dal Ministero dell’Interno ai ciechi civili, ai sordi e agli invalidi civili, sussidi a favore degli han­seniani, pensioni sociali 
Redditi soggetti ad imposta sostitutiva (diversi da quelli soggetti a cedolare secca). Esempio: interessi sui BOT o sugli altri titoli del debito pubblico 
Redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta. Esempi: interessi sui conti correnti bancari o postali; redditi derivanti da lavori socialmente utili 
(*) L’esonero non si applica se il fabbricato non locato è situato nello stesso comune dell’abitazione principale. Abitazione principale e pertinenze per le quali non è dovuta l’Imu

CASI DI ESONERO CON LIMITE DI REDDITO

È esonerato dalla presentazione della dichiarazione il contribuente che possiede esclusivamente i redditi indicati nella prima colonna, nei limiti di reddito previsti nella seconda colonna, se si sono verificate le condizioni descritte nella terza colonna.
L’esonero non si applica se il contribuente deve restituire in tutto o in parte, il bonus Irpef.

TIPO DI REDDITO LIMITE DI REDDITO

   
TIPO DI REDDITOLIMITE DI REDDITO (uguale o inferiore a)CONDIZIONI
Terreni e/o fabbricati (comprese abitazione principale e sue pertinenze (*))500 
Lavoro dipendente o assimilato + altre tipologie di reddito (**)

8.000

Periodo di lavoro non inferiore a 365 giorni
Pensione + altre tipologie di reddito (**)

7.500

Periodo di pensione non inferiore a 365 giorni.
Pensione + terreni + abitazione principale e sue pertinenze (*) (box, cantina, ecc.)

7.500 (pensione)

Le detrazioni per coniuge e familiari a carico so­no spettanti e non sono dovute le addizionali re­gionale e comunale. Se il sostituto d’imposta ha operato le ritenute il contribuente può recuperare il credito presentando la dichiarazione.
185,92 (terreni) 
Pensione + altre tipologie di reddito (**)8.000Periodo di pensione non inferiore a 365 giorni. Contribuente di età pari o superiore a 75 anni.
Le detrazioni per coniuge e familiari a carico so­no spettanti e non sono dovute le addizionali re­gionale e comunale. Se il sostituto d’imposta ha operato le ritenute il contribuente può recuperare il credito presentando la dichiarazione.
Assegno periodico corrisposto dal coniuge + altre tipologie di reddito (**) È escluso l’assegno periodico destinato al mantenimento dei figli

7.750

 
Redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e altri redditi per i quali la detrazione prevista non è rapportata al periodo di lavoro.

4.800

 
Esempi: compensi percepiti per l’attività libero professionale intramuraria del personale dipendente dal Servizio sanitario nazionale, redditi da attività commerciali occasionali, redditi da attività di lavoro autonomo occasionale
Compensi derivanti da attività sportive dilettantistiche

28.158,28

 
(*) Abitazione principale e pertinenze per le quali non è dovuta l’Imu.
(**) Il reddito complessivo deve essere calcolato senza tener conto del reddito derivante dall’abitazione principale e dalle sue pertinenze.

CONDIZIONE GENERALE DI ESONERO

 
In generale è esonerato dalla presentazione della dichiarazione il contribuente, non obbligato alla tenuta delle scritture contabili, che possiede redditi per i quali è dovuta un’imposta non superiore ad euro 10,33 come illustrato nello schema seguente:
Contribuenti non obbligati alla tenuta delle scritture contabili che si trovano nella seguente condizione:
imposta lorda (*)
– detrazioni per carichi di famiglia
– detrazioni per redditi di lavoro dipendente, pensione e/o altri redditi
– ritenute
= importo non superiore a euro 10,33
(*) L’imposta lorda è calcolata sul reddito complessivo al netto della deduzione per l’abitazione principale e relative pertinenze.

730/2017: ecco chi deve presentare il modello Redditi Persone fisiche

Devono presentare il modello Unico Persone fisiche 2016 e non possono utilizzare il modello 730 precompilato o ordinario i contribuenti che si trovano in una delle seguenti situazioni:

  •  nel 2016 hanno percepito:

– redditi derivanti da produzione di “agroenergie” oltre i limiti previsti dal decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66;
– redditi d’impresa, anche in forma di partecipazione;
– redditi di lavoro autonomo per i quali è richiesta la partita IVA;
– redditi “diversi” non compresi tra quelli indicati nel quadro D, righi D4 e D5;
– plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni qualificate o derivanti dalla cessione di partecipazioni non qualificate in società residenti in Paesi o territori a fiscalità privilegiata, i cui titoli non sono negoziati in mercati regolamentati;
– redditi provenienti da “trust”, in qualità di beneficiario;

  •  nel 2016 e/o nel 2017 non sono residenti in Italia.  Sono considerate residenti in Italia, ai fini tributari, le persone fisiche che rientrano in una delle seguenti categorie:
    1. soggetti iscritti nelle anagrafi della popolazione residente per la maggior parte del periodo d’imposta;
    2. soggetti non iscritti nelle anagrafi, che hanno nello Stato il domicilio per la maggior parte del periodo d’imposta (il domicilio di una persona è nel luogo in cui essa ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi, art. 43 c.c.);
    3. soggetti non iscritti nelle anagrafi che hanno nello Stato la residenza per la maggior parte del periodo d’imposta (la residenza è il luogo in cui la persona ha la dimora abituale, art. 43 c.c.).
    Le condizioni si verificano per la maggior parte del periodo d’imposta se sussistono per oltre 183 giorni anche non continuativi o per oltre la metà del periodo intercorrente tra l’inizio dell’anno e il decesso o la nascita e la fine dell’anno.
    La circolare n. 304 del 02.12.1997 precisa che il riferimento temporale all’iscrizione anagrafica, al domicilio o alla residenza del soggetto va verificato anche tenendo conto della sussistenza di un legame affettivo con il territorio italiano. Tale legame sussiste qualora la persona abbia mantenuto in Italia i propri legami familiari o il centro dei propri interessi patrimoniali e sociali.
    In ogni caso, ai sensi della legislazione italiana, sono sempre considerati residenti, salvo prova contraria, coloro che sono stati cancellati dalle anagrafi della popolazione residente in quanto emigrati in territori aventi un regime fiscale privilegiato, individuati con DM 4/5/99.
     
  • devono presentare anche una delle seguenti dichiarazioni: IVA, IRAP, Mod. 770 ordinario e semplificato (sostituti d’imposta);
  • utilizzano crediti d’imposta per redditi prodotti all’estero diversi da quelli di cui al rigo G4;
  • devono presentare la dichiarazione per conto di contribuenti deceduti.

fonti: Il Sole 24 Ore, Fisco&Tasse

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