Le persone fisiche in condizioni di grave e comprovata difficoltà economica possono definire la propria posizione debitoria sia fiscale che contributiva con un importo compreso tra il 16% e il 35% del debito totale al netto delle sanzioni e degli interessi debitori. Per aderire al “mini condono 2019” occorre presentare entro il prossimo 30.04.2019, tramite posta elettronica certificata, alla casella Pec della direzione regionale dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione di riferimento oppure recandosi presso un suo sportello, il modello SA-ST pubblicato nei scorsi giorni sul sito della stessa Agenzia.
In base alla recente legge di Bilancio 2019 (art. 1, cc. 184-199 legge 145/2018), sono condonabili tutti i debiti affidati all’agente della riscossione tra il 1.01.2000 e il 31.12.2017, riferiti sia all’omesso versamento di imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali e dalle attività di cui all’art. 36-bis D.P.R. 600/1973 e all’art. 54-bis D.P.R. 633/1972, a titolo di tributi e relativi interessi e sanzioni, sia quelli relativi all’omesso versamento di contributi dovuti dagli iscritti alle casse previdenziali professionali o alle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi dell’Inps, esclusi quelli richiesti a seguito di accertamento. Il contribuente dopo aver dimostrato di trovarsi in una grave e comprovata situazione di difficoltà economica, in base ai riferimenti della dichiarazione sostitutiva unica, verserà: il 16% dell’importo dovuto a titolo di capitale e interessi, in caso di Isee del nucleo familiare non superiore a 8.500 euro, il 20% con Isee da 8.500 fino a 12.500 euro, il 35% se il contribuente ha un Isee compreso tra 12.500 euro e 20.000 euro. A tali importi sono da aggiungere, inoltre, le somme maturate a favore dell’agente della riscossione a titolo di aggio e spese per procedure esecutive e diritti di notifica. L’agente della riscossione, in collaborazione con l’Agenzia delle Entrate e con la Guardia di Finanza, procede al controllo sulla veridicità dei dati dichiarati ai fini della certificazione. In presenza di irregolarità od omissioni non costituenti falsità, il debitore è tenuto a fornire, entro un termine di decadenza non inferiore a 20 giorni dalla relativa comunicazione, la documentazione atta a dimostrare la completezza e veridicità dei dati indicati nella dichiarazione.
Entro il 31.10.2019, l’Agenzia delle Entrate-Riscossione comunicherà al contribuente l’ammontare delle somme dovute e le scadenze delle singole rate per il “saldo e stralcio”. La somma dovuta si potrà versare o in un’unica soluzioneentro il 30.11.2019 o in 5 rate di importo variabile, con un interesse annuo del 2% a decorrere dal 1.12.2019: il 35% del totale entro il 30.11.2019, il 20% entro il 31.03.2020, il 15% entro il 31.07.2020, il 15% entro il 31.03.2021 e il restante 15% entro il 31.07.2021.
Potranno usufruire dell’agevolazione anche quei contribuenti che dimostrano di avere una condizioni di grave e comprovata difficoltà economica, i quali pur avendo aderito alle precedenti “rottamazioni delle cartelle”, non hanno perfezionato i pagamenti delle somme dovute. In assenza dei requisiti, la presentazione della richiesta di adesione al “saldo e stralcio” sarà considerata in automatico come domanda di accesso alla definizione agevolata prevista dall’art. 3 D.L. 119/2018 (“rottamazione-ter”).
fonte: Il Sole 24 Ore