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Rimborso sanzioni Inail illegittime anni 2006-2010.

Dottore Commercialista Revisore Legale dei Conti & Partners

Illegittima sanzione Inail per omesso versamento contributi lavoratori in nero: ecco chi può presentare domanda di rimborso.

datori di lavoro che, per violazioni accertate nel periodo compreso tra il 2006 e il 2010, hanno pagato la maxi sanzione civile di importo minimo di 3mila euro per lavoro nero, possono presentare domanda di rimborso alla Sede Inail competente. Quest’ultima provvederà a calcolare la sanzione civile corretta e a rimborsare la differenza.

La norma [1] che prevedeva, in caso di omesso versamento dei contributi e premiriferiti a ciascun lavoratore in nero, una sanzione non inferiore a euro 3.000, indipendentemente dalla durata della prestazione lavorativa accertata, è stata dichiarata illegittima dalla Corte Costituzionale.

La pronuncia di illegittimità ha efficacia retroattiva e rende pertanto rimborsabili tutte le somme che i datori di lavoro hanno versato a titolo di sanzione civile per lavoro nero, in eccesso rispetto alle corrette regole di calcolo.

Il diritto al rimborso si prescrive in 10 anni decorrenti dalla data del versamento: ciò vuol dire che chi, nella vigenza della norma dichiarata illegittima, ha pagato più del dovuto, ha dieci anni di tempo per presentare la domanda di rimborso. Nel 2017 scade il termine per coloro che hanno pagato le sanzioni nel 2007.

 Disciplina delle sanzioni Inail e sentenza Corte Costituzionale

Nel 2014 la Corte Costituzionale [2] ha dichiarato l’illegittimità della norma relativa alle sanzioni civili per lavoro nero, nella parte in cui stabiliva che l’importo delle sanzioni civili connesse all’omesso versamento dei contributi e premi riferiti a ciascun lavoratore non potesse essere inferiore a euro 3.000, indipendentemente dalla durata della prestazione lavorativa accertata.

A giudizio della Corte, infatti, poiché le sanzioni civili connesse all’omesso versamento di contributi e premi hanno una funzione essenzialmente risarcitoria, essendo volte a quantificare, in via preventiva e forfettaria, il danno subito dall’ente previdenziale, la previsione di una soglia minima disancorata dalla durata della prestazione lavorativaaccertata, dalla quale dipende l’entità dell’inadempimento contributivo e del relativo danno, è irragionevole e pertanto la norma è illegittima nella parte relativa alla sanzione civile.

Il regime sanzionatorio dichiarato illegittimo è stato in vigore dal 12 agosto 2006 al 23 novembre 2010.

Sanzioni civili omesso versamento contributi: regime attuale

Per le violazioni commesse a partire dal 24 settembre 2015, vige il seguente regime sanzionatorio [3]:

– In caso di evasione connessa a registrazioni o denunce obbligatorie omesse o non conformi al vero, cioè nel caso in cui il datore di lavoro, con l’intenzione specifica di non versare i contributi o premi, occulta rapporti di lavoro in essere ovvero le retribuzioni erogate: una sanzione civile, in ragione d’anno, pari al 30 per cento.

La sanzione civile non può essere superiore al 60 per cento dell’importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge.

– Qualora la denuncia della situazione debitoria sia effettuata spontaneamente prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori e comunque entro dodici mesidal termine stabilito per il pagamento dei contributi o premi e sempreché il versamento dei contributi o premi sia effettuato entro trenta giorni dalla denuncia stessa, i soggetti sono tenuti al pagamento di una sanzione civile, in ragione d’anno, pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti.

La sanzione civile non può essere superiore al 40 per cento dell’importo dei contributi o premi, non corrisposti entro la scadenza di legge.

Rimborso sanzione Inail illegittima

A seguito della dichiarazione di illegittimità costituzionale, la norma dichiarata illegittima ha cessato di avere efficacia e di conseguenza, da tale data, non può più essere applicato il regime sanzionatorio in vigore dal 12 agosto 2006 al 23 novembre 2010, che prevedeva la soglia minima di 3.000 euro della sanzione civile per ciascun lavoratore non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria.

Deve quindi essere applicato unicamente il regime sanzionatorio ordinario vigente dal 2015 (illustrato nel paragrafo precedente)

I soggetti assicuranti, che a suo tempo hanno regolarmente versato le sanzioni civili in base alla norma dichiarata illegittima, devono presentare domanda di rimborso alla Sede Inail competente, che provvederà a calcolare la sanzione civile ai sensi del regime vigente dal 2015 e a rimborsare la differenza.

Il termine prescrizionale per chiedere il rimborso, trattandosi di indebito previdenziale, è quello decennale, decorrente dalla data del versamento.

 Chi non può chiedere il rimborso

Per le società che risultano cancellate dal registro delle imprese, rimangono ferme le sanzioni civili già accertate e incassate, trattandosi di rapporti giuridici esauriti.

Non sono in ogni caso rimborsabili le somme per le quali il richiedente sia stato condannato al pagamento con sentenza passata in giudicato.

note

[1] Art. 36-bis, c. 7, lettera a), D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.

[2] C. Cost. sent. n. 254/2014.

[3] Art. 116, comma 8, lettera b), L. n. 388/2000.