I dati su premi assicurativi, mutui e contributi previdenziali per la dichiarazione precompilata serviranno anche a valutare la capacità contributiva del contribuente. A evidenziarlo sono i tre provvedimenti (160358/2014, 160365/2014, 160381/2014) emanati ieri dall’agenzia delle Entrate che fissano termini e modalità per l’invio delle informazioni su deduzioni e detrazioni da parte di imprese assicuratrici, enti previdenziali, banche e intermediari finanziari che troveranno collocazione nel 730 precompilato che sarà messo a disposizione di circa 20 milioni di dipendenti e pensionati entro il prossimo 15 aprile.
I dati non serviranno solo alla precompilata ma anche a valutare la capacitàcontributiva ossia potranno essere utilizzati per i controlli anche nell’ottica delle novità in arrivo con il Ddl di Stabilità che puntano a consentire al contribuente di visualizzare le informazioni già a disposizione del fisco sulla sua posizione.
I dati da inviare
I soggetti interessati dalla trasmissione (imprese assicuratrici, enti previdenziali, banche e intermediari finanziari) sono chiamati a comunicare all’Anagrafe tributaria i dati dell’anno precedente relativi a:
premi di assicurazione detraibili, cioè quelli sulla vita, causa morte e contro gli infortuni e contratti di assicurazione che danno diritto a bonus (tranne quelli su responsabilità civile, assistenza e garanzie accessorie);
contributi previdenziali e assistenziali;
interessi passivi e oneri accessori su mutui agrari e fondiari.
Tali dati, che saranno raccolti e ordinati su scala nazionale, verranno inseriti nei sistemi informativi dell’Anagrafe tributaria. In questa prima fase attuativa le informazioni trasmesse avranno ad oggetto le principali casistiche di oneri deducibili/detraibili. Stante la finalità dei dati (compilazione del quadro riferito a oneri deducibili/detraibili) questi ultimi devono essere trasmessi dai soggetti interessati con le necessarie indicazioni di dettaglio. Ad esempio, per le assicurazioni è richiesta l’indicazione non solo della quota del premio deducibile ma anche quella del codice fiscale dell’assicurato se diverso dal contraente. Per i mutui oltre alla tipologia del contratto (acquisto, ristrutturazione o costruzione prima casa) sono richiesti anche i dati relativi all’ammontare delle rate effettivamente pagate con separata indicazione degli oneri accessori e interessi, nonché dell’eventuale cointestatario del mutuo stesso.
Modalità di trasmissione
Per l’invio dei dati le imprese assicuratrici dovranno utilizzare il Sistema di Interscambio Dati (Sid) mentre gli intermediari che erogano mutui e gli enti previdenziali si serviranno di Entratel o Fisco on line. A tal fine dovranno essere utilizzati i prodotti software di controllo e di predisposizione dei file resi disponibili gratuitamente dall’Agenzia delle entrate. Il termine da tenere presente è quello del 28 febbraio che slitta nel 2015 a lunedì 2 marzo (il 28 cade di sabato). La trasmissione si considera effettuata nel momento in cui è completata la ricezione del file, a seguito del risultato positivo dell’elaborazione dello stesso. Una volta effettuato l’invio entro il termine è, dunque, importante monitorare l’elaborazione della ricevuta al fine di verificare che la procedura si sia conclusa con esito positivo. Nel caso di scarto dell’intero file (o dei dati relativi a codici fiscali non validi) occorre inviare un nuovo documento integrale (ovvero solo i dati sui codici fiscali segnalati) entro 5 giorni dalla segnalazione dell’errore da parte del Fisco. È inoltre possibile procedere alla correzione dei dati trasmessi, ovvero all’annullamento degli stessi, entro 5 giorni successivi alla scadenza prevista per l’invio.
Omissioni o ritardi
L’articolo 3 del Dlgs 175/2014 prevede che in caso di omessa, tardiva o errata trasmissione dei dati si applica la sanzione di cento euro per ogni comunicazione. Nei casi di errata comunicazione dei dati, la sanzione non si applica se la trasmissione dei dati corretti é effettuata entro i cinque giorni successivi alla scadenza del termine, ovvero, in caso di segnalazione da parte delle entrate, entro i cinque giorni successivi alla segnalazione stessa. Al riguardo va segnalato che nel comunicato stampa di ieri l’Agenzia identifica il termine ultimo per la correzione/reinvio dei dati con il 5 marzo. In realtà, però, lo slittamento al 2 marzo del termine originario di scadenza per l’invio dovrebbe comportare un effetto di trascinamento anche sulle eventuali correzioni successive con possibilità, dunque, di intervenire entro il 7 marzo.
I SOGGETTI INTERESSATI
I soggetti interessati dalla comunicazione (disciplinata dai provvedimenti emessi ieri dall’agenzie delle Entrate) dei dati relativi a detrazioni e deduzioni per la dichiarazione precompilata sono:
imprese assicuratrici;
enti previdenziali;
banche e intermediari finanziari
I DATI DA TRASMETTERE
Premi di assicurazione detraibili, cioè quelli sulla vita, causa morte e contro gli infortuni e contratti di assicurazione che danno diritto ad agevolazioni fiscali (ad eccezione di quelli su responsabilità civile, assistenza e garanzie accessorie)
Contributi previdenziali e assistenziali
Interessi passivi e oneri accessori su mutui agrari e fondiari
LA SCADENZA
Il termine per la trasmissione è il 28 febbraio di ogni anno
Per il 2015 la scadenza (che cadrebbe di sabato) slitta a lunedì 2 marzo
LE MODALITÀ D’INVIO
Le informazioni sono trasmesse tramite Entratel, Fisconline o Sid (nel caso delle assicurazioni) utilizzando i prodotti software messi a disposizione dall’agenzia delle Entrate
I FILE SCARTATI
Nel caso di scarto dell’intero file (o dei dati relativi a codici fiscali non validi) occorre inviare di nuovo il documento integrale (o i dati sui codici fiscali segnalati) entro fine febbraio oppure, se più favorevole, entro 5 giorni dalla segnalazione dell’errore da parte del fisco
Nelle altre ipotesi di scarto, invece, il termine unico per correggere i dati è entro 5 giorni successivi al 28 febbraio.
fonte: Il Sole 24 Ore