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Perdite su crediti con il vincolo del bilancio: chiarimenti forniti nella circolare 26/E/2013

Dottore Commercialista Revisore Legale dei Conti & Partners

Perdite su crediti legate a doppio filo al bilancio. La condizione necessaria per la deduzione è il preventivo passaggio nel conto economico civilistico. È uno dei chiarimenti forniti nella circolare 26/E/2013, che non è intervenuta nello specifico della compilazione dei campi di Unico 2013. Da valutare con attenzione anche i passaggi contenuti nel documento di prassi sulla gestione degli accantonamenti per svalutazioni e rischi su crediti, poiché si tratta di un aspetto molto controverso soprattutto sull’utilizzo del fondo rischi su crediti. Ma vediamo nel dettaglio.
Nel modello
Il passaggio in conto economico della perdita su crediti può avvenire anche a titolo di svalutazione (voce B.10B), non necessariamente tramite una vera e propria perdita (voce B.14), pertanto una svalutazione che presenta i requisiti per essere dedotta (inesigibilità definitiva e inconsistenza patrimoniale del debitore certificata, per esempio, dal legale di parte), determina un componente negativo rilevante nella determinazione dell’imponibile fiscale.
A questo punto, però, si presenta il problema della corretta compilazione del modello Unico 2013, nel quale le svalutazioni sono trattate come componenti negativi sempre e necessariamente disciplinati dall’articolo 106 del Tuir, quindi con una deducibilità limitata al dato forfettario dello 0,5% del totale dei crediti esistenti alla fine di un esercizio.
Nel prospetto inserito nel quadro RS di Unico, infatti, si parla di svalutazioni contabili solo associandole alla disciplina della deduzione forfettaria: nel rigo RS 67, colonna 1, va indicato il dato contabile, mentre nella colonna 2 l’ammontare deducibile che non può superare lo 0,5% del valore totale dei crediti al 31 dicembre 2012. Pertanto una svalutazione di un credito di modesta entità scaduto da sei mesi, se collocato nella parte contabile del prospetto al rigo RS 67, colonna 1, poi incontra il blocco alla deducibilità se lo 0,5% dell’ammontare dei crediti non è capiente.
Il problema (già segnalato sul Sole 24 Ore di lunedì 8 aprile) è superabile solo considerando queste svalutazioni, in realtà, come perdite vere e proprie, e quindi da inserire nel rigo RS 65, dove non incontrano alcun limite alla deducibilità. Di conseguenza, si potrebbe provare a “decodificare” nel seguente modo le istruzioni al prospetto del modello Unico 2013 per le società di capitali:
– al rigo RS 65, colonna 1, le perdite su crediti e le svalutazioni che presentano i requisiti per la deducibilità integrale;
– al rigo RS 67 le svalutazioni che non presentano i requisiti per la deducibilità integrale, ma solo quelli per la deducibilità forfettaria.
Gli accantonamenti rischi
Un passaggio significativo della circolare 26/E/2013, con riflessi sulla compilazione del prospetto del modello Unico, è quello dedicato al coordinamento tra nuove norme e articolo 106 del Tuir, cioè la deduzione forfettaria di svalutazioni e accantonamenti. La circolare 26/E/2013 chiarisce che il fondo fiscale previsto dall’articolo 106 del Tuir (insieme delle deduzione forfettarie dello 0,5%) è un fondo indistinto che va utilizzato di fronte a qualunque perdita su credito che abbia i requisiti della deducibilità in base all’articolo 101, comma 5, del Tuir. Ciò a prescindere dalla circostanza che il fondo sia stato alimentato dalla svalutazione del credito verso Tizio e la perdita deducibile si sia verificata nel confronti del debitore Caio.
Il fondo fiscale viene così diminuito dagli utilizzi per perdite. Solo a questo punto il dato netto va confrontato con l’ammontare del 5% dei crediti per valutarne la capienza. L’utilizzo per perdite deducibili va eseguito anche se il fondo è stato costituito senza analizzare il singolo credito ma operando per masse: in tal caso la perdita va comunque imputata al fondo dedotto e risulta deducibile solo per eventuale eccedenza rispetto al primo dato.
Un problema, invece, non affrontato è la valutazione della deducibilità forfettaria in base all’articolo 106 del Tuir per quelle perdite su crediti (non svalutazioni o accantonamenti) che non presentano i requisiti per la deducibilità integrale. Quando si potrebbe verificare una simile circostanza? Un esempio è rappresentato dalla remissione di un debito che non presenta i requisiti richiesti dalla circolare. Allo stato attuale, tale operazione sembra letteralmente esclusa da quelle che generano la deducibilità forfettaria. Comunque una conferma sul punto da parte del l’agenzia delle Entrate sarebbe opportuna.

Fonte: Il Sole 24 Ore

Sul Sole 24 Ore di lunedì 12 agosto un ampio approfondimento dedicato alla circolare 26/E/2013 sulle perdite su crediti. Tra le questioni affrontate e risolte dal documento di prassi, la possibilità di procedere alla deduzione in caso di cessione del credito a intermediari finanziari e la decorrenza delle nuove norme introdotte dal Dl 83/2012 già a partire dallo scorso esercizio.