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Partite Iva, niente più sanzione per l’omessa dichiarazione di cessazione.

Dottore Commercialista Revisore Legale dei Conti & Partners

Non si paga più alcuna sanzione per l’omessa presentazione della dichiarazione di cessazione di un’attività. Lo ricorda l’agenzia delle Entrate che, con la risoluzione n. 7/E/2017, ha abolito il codice tributo 8120 che era necessario per il pagamento della multa. La sanzione era stata abolita dall’articolo 7- quater del decreto legge 22 ottobre 2016, n. 193): con il decreto sulle semplificazioni fiscali era stato infatti stabilito che «L’agenzia delle Entrate procede d’ufficio alla chiusura delle partite Iva dei soggetti che, sulla base dei dati e degli elementi in suo possesso, risultano non aver esercitato nelle tre annualità precedenti attività d’impresa ovvero artistiche e professionali. Sono fatti salvi i poteri di controllo e accertamento dell’amministrazione finanziaria» e che non si applica più la sanzione per la mancata presentazione della dichiarazione di cessazione attività ai fini Iva. Il codice tributo 8120 era stato istituito con la la risoluzione n. 35/E del 3 aprile 2014. La sanzione per l’omessa comunicazione di cessazione dell’attività andava da un minimo di 516 euro a un massimo di 2.065 euro. Il contribuente poteva comunque sanare l’omissione ricorrendo all’istituto del ravvedimento operoso.

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fonte: Il Sole 24 Ore