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Mediazione tributaria, nell’accordo col Fisco anche i contributi previdenziali

Dottore Commercialista Revisore Legale dei Conti & Partners

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Dal 2 marzo prossimo contro gli atti notificati dal Fisco per importi fino a 20mila euro il ricorso effettuato direttamente in Commissione tributaria provinciale, senza passare prima dalla procedura di mediazione, sarà improcedibile e non più inammissibile. Non solo. Nell’accordo di mediazione tributaria potranno entrare anche i contributi previdenziali e assistenziali, senza sanzioni e interessi. Anche la mediazione tributaria, inoltre, si confronterà con la sospensione feriale. Lo precisa la circolare n. 1/E dell’agenzia delle Entrate diramata oggi per illustrare le principali novità introdotte dall’ultima legge di stabilità in sulla mediazione tributaria, l’sitituto che consente ai contribuenti e al Fisco di evitare il contenzioso per le liti fino a 20mila euro con una riduzione al 40% delle sanzioni.

Ricorso improcedibile senza la mediazione
La legge di stabilità per il 2014, con una norma introdotta durante l’iter di approvazione al Senato ha previsto espressamente che il ricorso presentato dal contribuente in Commissione tributaria provinciale senza prima aver atteso l’esito della mediazione diventa improcedibile e non più inammissibile. In questo modo il contribuente, spiega la nota del’Agenzia, dovrà attendere tutti e 90 giorni dal ricevimento dell’istanza da parte delle Entrate prima di potersi costituire in giudizio entro i successivi 30 giorni.

Nella mediazione anche i contributi
La circolare delle Entrate ricorda che nell’accordo di mediazione tra fisco e contribuenti ora potranno rientrare anche i contributi previdenziali e assistenziali. E così come accade già per l’accertamento con adesione al netto di sanzioni e interessi. Inoltre viene espressamente chiarito che il pagamento dei contributi rileva ai fini del perfezionamento della mediazione e dovrà essere effettuato con il modello F24. Le causali da inserire nella sezione Inps, come ricorda la circolare, sono “APMF” per la gestione artigiani, “CPMF” per la gestione commercianti e “LPMF” per la gestione separata liberi professionisti. In caso di pagamento rateale, sottolinea ancora la circolare, anche i contributi sono rateizzati e le singole rate versate sempre con la delega unica di pagamento F24 e le rispettive causali.

Sospensione feriale per la mediazione
Alle domande di mediazione relative ad atti notificati a partire dal 2 marzo, precisa sempre la circolare n. 1/E, si applicheranno le disposizioni sui termini processuali. In questo modo il termine di 90 giorni previsto per la conclusione del procedimento di mediazione dovrà essere calcolato tenendo conto del periodo di sospensione feriale, che ricordiamo va dal primo agosto al 15 settembre di ogni anno.

La riscossione è sospesa
Altra novità di rilievo è lo stop all’azione di recupero mentre il contribuente cerca “la pace” col Fisco. L’agenzia delle Entrate sospenderà la riscossione delle somme dovute per tutta la durata del procedimento di mediazione. La sospensione non sarà, invece, applicata nei casi di improcedibilità della domanda. Una volta passati i 90 giorni previsti dalla procedura di mediazione, il contribuente dovrà comuqnue versare gli interessi previsti, a meno che non venga accolta l’istanza o sia stato concluso l’accordo di mediazione.

fonte: Il Sole 24 Ore

La circolare:

http://www.ilsole24ore.com/pdf2010/Editrice/ILSOLE24ORE/ILSOLE24ORE/Online/_Oggetti_Correlati/Documenti/Norme%20e%20Tributi/2014/02/circ1E-mediazione-tributaria.pdf