Anche se la proroga del pagamento del primo acconto Imu sull’abitazione principale sarà approvata tra pochissimi giorni, come dichiarato ieri mattina al Senato dal ministro per i Rapporti con il Parlamento, Dario Franceschini, sarebbe auspicabile definire entro il 16 maggio prossimo l’eventuale eliminazione o riduzione dell’Imu sull’abitazione principale. Entro questa data, infatti, i dipendenti e i pensionati devono presentare al proprio sostituto d’imposta il modello 730/2013, relativo al 2012, nel quale possono decidere di destinare parte dell’eventuale credito relativo all’Irpef o alle addizionali al pagamento dell’imposta municipale. Nel quadro I del modello, infatti, può essere indicato l’importo da dirottare per la compensazione nel modello F24, il quale va presentato in banca anche se è di importo pari a zero.
Se l’abolizione dell’Imu per l’abitazione principale arriverà dopo la presentazione della dichiarazione semplificata, il credito del 730, trasferito in F24 e non utilizzato per la compensazione dell’imposta municipale (non più dovuta o rinviata), potrà essere recuperato solo correggendo l’originario 730/2013 già consegnato. Si potrà presentare in alternativa un modello 730/2013 integrativo entro il 25 ottobre 2013, l’Unico PF 2013 “correttivo nei termini” entro il 30 settembre 2013 o l’Unico PF 2013 “integrativo a favore” entro il 30 settembre 2014. Altrimenti, si potrà attendere le dichiarazioni da presentare il prossimo anno, per il 2013, cioè il 730/2014 o l’Unico PF 2014.
La consegna della dichiarazione semplificata al proprio datore di lavoro o all’ente previdenziale (che ha precedentemente comunicato di prestare l’assistenza fiscale) scadeva ieri, ma con il Dpcm 26 aprile 2013 è stata prorogata al 16 maggio 2013. Per i contribuenti che scelgono la consegna del modello 730/2013 a un Caf o a un intermediario abilitato, invece, la scadenza è rimasta il 31 maggio 2013.
Se la riduzione o l’eliminazione dell’Imu sull’abitazione principale non sarà decisa entro il prossimo 16 maggio e il 730/2013 verrà consegnato al sostituto d’imposta con un importo errato di credito da utilizzare in compensazione per l’Imu, si potrà modificare quanto indicato, presentando a un professionista abilitato o a un Caf entro il 25 ottobre 2013 un nuovo modello 730/2013, completo di tutte le sue parti, indicando il codice 1 nella casella “730 integrativo”, presente nel frontespizio. Se a quella data sarà definita l’eliminazione dell’Imu sull’abitazione principale, nel quadro I si potrà indicare l’importo del credito che si intende comunque destinare alla compensazione in F24 dell’Imu dovuta per terreni o immobili non prima casa. Dovranno essere compilati anche i righi F9 e F10. Il sostituto d’imposta effettuerà il conguaglio a credito sulla retribuzione erogata nel mese di dicembre 2013 (circolare dell’agenzia delle Entrate, 9 aprile 2008, n. 36/E, punto 4). In tutti e tre i casi, il credito trasferito in F24 e non utilizzato potrà essere recuperato, ma comunque non prima di dicembre 2013 (caso del 730 integrativo).
Pertanto, ipotizzando che l’Imu sull’abitazione principale venga abolita o modificata già per il 2013, nel 730/2013 è preferibile non chiedere il trasferimento del credito in F24 e recuperarlo tramite il conguaglio, che farà il sostituto d’imposta nei primi giorni di agosto 2013 (settembre per i pensionati). Se, invece, l’Imu sull’abitazione principale verrà abolita dal 2014 o non verrà affatto eliminata, la scelta di non destinargli parte del credito del 730 sarà azzeccata, solo se la prevista proroga del pagamento della prima rata sarà successiva rispetto al rimborso del credito da parte dei sostituti d’imposta, cioè successiva ai primi giorni di agosto 2013.
Come comportarsi
01| IN CASO DI ABOLIZIONE
Se l’Imu sull’abitazione principale verrà abolita già per il 2013, è preferibile non chiedere, nel modello 730/2013, il trasferimento del credito in F24 per la compensazione dell’imposta municipale (non più dovuta), in quanto la via più veloce per recuperare il credito trasferito e non utilizzato, è quella del 730 integrativo, con il recupero a conguaglio nei primi giorni di dicembre 2013
02|SE L’IMU RESTA
Nel caso in cui l’Imu sull’abitazione principale non venga eliminata, conviene non destinargli parte del credito del 730/2013, solo se la prevista proroga del pagamento della prima rata sarà successiva rispetto al rimborso del credito da parte dei sostituti d’imposta
03|L’INTEGRAZIONE
Se l’eliminazione dell’Imu sull’abitazione principale sarà decisa dopo il prossimo 16 maggio e la dichiarazione semplificata (730/2013), consegnata entro questa data al sostituto d’imposta, destina una parte del credito in compensazione dell’imposta municipale, si potrà modificare quanto indicato nel modello, presentando a un professionista abilitato o a un Caf, entro il 25 ottobre 2013, un nuovo modello 730/2013 integrativo
04|IL NUOVO UNICO
In alternativa al modello 730 integrativo, per correggere il quadro I, si potrà presentare l’Unico 2013 Persone fisiche, chiedendo a rimborso, o riportando all’anno successivo, il credito non compensato.
Fonte: Il Sole 24 Ore