La nuova legge sul condominio ha codificato l’orientamento che ritiene applicabile al supercondominio la normativa sul condominio. Il Tribunale di Genova, con ordinanza del 17/11/2014, ha stabilito che i singoli amministratori dei singoli caseggiati non possono essere convenuti in giudizio a rappresentare i comproprietari del supercondominio qualora non vi sia un amministratore del supercondomini stesso, ma è invece necessario convocare tutti i singoli condòmini.
Di recente la Cassazione, con sentenza 19558/2013, aveva già stabilito che la legittimazione degli amministratori di ciascun condominio a compiere gli atti conservativi si riflette nella facoltà di agire solo per i beni dell’edificio amministrato e non anche per quelli facenti parte del complesso immobiliare per i quali, se manca l’amministratore del supercondominio, sono legittimati al giudizio solo i singoli condòmini.
Si tenga presente peraltro che, al fine di individuare una situazione di supercondominio, non è necessaria una statuizione o, comunque, un atto di natura soggettiva (regolamento o simili) ma il supercondominio sorge automaticamente e oggettivamente qualora sussista situazione di accessorietà tra un bene e le unità immobiliari di diversi edifici come accade, ad esempio, con le fognature (Cassazione, sentenza 14791/2003).
Lo stesso termine di supercondominio coniato dalla dottrina, prima ancora che dalla giurisprudenza, è fuorviante, atteso che suggerisce una struttura verticale che vede, all’apice, l’amministratore delle parti comuni, al di sotto del quale ci sono i singoli amministratori, al di sotto dei quali i singoli condòmini.
In realtà il supercondominio si configura, se così si può dire, come uno stato federale, ove gli organi dei singoli stati e potere federale sono singolarmente competenti per le loro rispettive funzioni secondo una struttura orizzontale. Il supercondominio, pertanto, è costituito non dal rapporto di accessorietà tra le parti comuni del complesso e le parti comuni dei singoli edifici bensì dal rapporto di accessorietà tra le le parti comuni del complesso e le singole unità immobiliari, con ciò escludendosi ogni rappresentanza dei singoli amministratori.
È necessario, pertanto, prestare particolare attenzione nel momento in cui si vada a citare un condominio, magari per danni (in quanto il bene che ha cagionato il danno sia comune a più caseggiati, come può succedere per una fognatura): in assenza dell’amministratore del supercondominio non è possibile limitarsi a citare un amministratore o gli amministratori dei singoli casseggiati; ciò avviene anche nell’ipotesi in cui l’amministratore di uno stabile si appresti a richiedere la rifusione dei costi per interventi urgenti su un bene del supercondominio; in questo caso, oltre alla legittimazione passiva degli altri amministratori, difetta anche la sua legittimazione attiva, non potendo rappresentare neppure i suoi condòmini ai sensi dell’articolo 1134 del Codice civile.
fonte: Il Sole 24 Ore