Imu e Tasi e Tari riunite in una parola IUC ma distinte nelle regole, colpiscono il patrimonio immobiare in misura sempre più pesante. Il Dossier raccoglie articoli e approfondimenti per capire e applicare al meglio queste imposte farraginose e complicate!
L’articolo 1, comma 639 della legge di stabilità 2014 ha introdotto, con decorrenza dal 1° gennaio 2014, la (IUC), Essa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso degli immobili e collegato alla loro natura e valore e l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali.
La IUC si compone dell’imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI) destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore, la TARI non è altro che la vecchia TARES e sarà dovuta sia dai proprietari che dagli inquilini.
IMU immobili strumentali: deducibilità al 20% in UNICO 2016
In Unico 2016 è possibile dedurre l’IMU,l’IMI e l’IMIS pagate per gli immobili strumentali nell’anno d’imposta 2015.
- per il periodo d’imposta 2013, fosse deducibile una quota pari al 30% dell’IMU pagata
- per i periodi d’imposta successivi fosse deducibile una quota pari al 20% → Pertanto in UNICO 2016 è deducibile il 20% dell’IMU sostenuta nell’anno di imposta 2015.
Deducibilità IMU immobili strumentali UNICO 2016: soggetti interessati
- le società e gli enti commerciali residenti;
- gli enti non commerciali, con riguardo all’IMU sui beni relativi all’attività commerciale esercitata;
- le società in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate e le imprese individuali, familiari o coniugali (per l’IMU sui beni relativi all’attività commerciale esercitata);
- le persone fisiche, le società e gli enti non residenti che esercitano attività commerciali nel territorio dello Stato mediante stabili organizzazioni;
- i professionisti e gli studi professionali;
- le società di persone e le imprese individuali in contabilità semplificata.
Deducibilità IMU in UNICO 2016 e requisito della “strumentalità”
- gli immobili strumentali per destinazione, cioè utilizzati esclusivamente per l’esercizio dell’impresa commerciale da parte del possessore, indipendentemente dalla loro natura o dalle loro caratteristiche; rileva, pertanto, solo l’utilizzo esclusivo (e non promiscuo) esercitato direttamente dall’imprenditore possessore dell’immobile (e non da terzi);
- gli immobili strumentali per natura, cioè quelli che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di una diversa utilizzazione senza una radicale trasformazione e diversi da quelli abitativi.
- per le imprese individuali, la strumentalità dell’immobile richiede a norma dell’art. 65 del TUIR- DPR 917/86, la preliminare iscrizione del bene in contabilità. Pertanto, se l’immobile è utilizzato ai fini dell’impresa ma non è stato contabilizzato, l’imprenditore individuale non avrà diritto ad alcuna deduzione.
- Per i lavoratori autonomi, invece, la strumentalità dell’immobile è solo quella per destinazione e si prescinde dalla contabilizzazione del bene.
- gli immobili destinati alla vendita (i c.d. “beni merce”, per i quali, comunque, l’IMU era dovuta solo fino al 1° semestre 2013),
- gli “immobili patrimonio”, a prescindere dalla categoria catastale di appartenenza.
Deducibilità IMU in UNICO 2016
Deduzione IMI e IMIS in UNICO 2016
- alla c.d. “IMI”, l’Imposta municipale immobiliare” stabilita dalla Provincia Autonoma di Bolzano con la Legge provinciale n. 3/2014
- alla cd “IMIS” l’imposta immobiliare semplice della provincia autonoma di Trento, istituita con legge provinciale 30 dicembre 2014, n. 14.