I depositi Iva fanno i conti con le novità sulla fatturazione scattate dal 1º gennaio scorso per effetto delle modifiche della legge di stabilità. Con adempimenti differenziati. L’acquirente nazionale dei beni introdotti nel deposito Iva deve integrare la fattura originariamente pervenuta dal cedente stabilito in un Paese comunitario: dovrà indicare che si tratta di un’operazione non imponibile ai sensi dell’articolo 50-bis del Dl331/93 . È necessaria, invece, un’autofattura quando il soggetto passivo identificato nello Stato estrae beni acquistati da extracomunitari e immessi in libera pratica. Ma vediamo nel dettaglio le situazioni che si possono presentare.
L’ingresso
L’introduzione di beni in un deposito Iva può essere eseguita sia da soggetti passivi d’imposta stabiliti nel territorio dello Stato, sia da soggetti non residenti e comporta il materiale deposito della merce nei locali adibiti a deposito o in quelli limitrofi. Possono essere introdotti nel deposito beni di provenienza nazionale, beni comunitari o extracomunitari. Questi ultimi, però, devono essere immessi in libera pratica nel territorio dello Stato: l’introduzione non costituisce un’importazione in sospensione d’imposta ma un’importazione senza pagamento del l’Iva. A fronte di ciò è previsto il rilascio di una garanzia da parte del soggetto che provvede a immetterli.
L’introduzione in deposito può avvenire sia a cura del soggetto residente sia del non residente, che però si deve essere identificato direttamente in Italia o deve aver nominato un rappresentante fiscale. Anche il gestore del deposito può assumere la rappresentanza fiscale del non residente fino al momento in cui non avviene l’operazione di estrazione o finché non avviene la cessione della merce a un altro soggetto che risulta avere una propria posizione Iva nel territorio dello Stato. Il soggetto che ha introdotto la merce o il rappresentate fiscale deve presentare anche il modello Intrastat.
Le cessioni
Le merci introdotte nel deposito Iva possono essere vendute successivamente senza estrazione. Se a cedere il bene è un soggetto comunitario, l’acquirente nazionale dovrà integrare la fattura emessa dal cedente indicando che si tratta di un’«operazione non soggetta a Iva» in base all’articolo 50-bis, comma 4, lettera e), del Dl 331/93. Se il cedente, invece, è un soggetto non comunitario, il cessionario dovrà emettere autofattura sempre senza applicazione dell’Iva.
In presenza di una cessione di beni nazionali a un soggetto comunitario ma introdotti in un deposito Iva, dovrà essere emessa sempre fattura «non soggetta a Iva», nei confronti dello stesso cessionario e non del suo rappresentante fiscale: non si tratta di una cessione intracomunitaria.
L’estrazione dal deposito può essere effettuata solo da soggetti identificati ai fini Iva in Italia. Chi effettua l’estrazione è obbligato al “pagamento” dell’imposta. Inoltre se la merce estratta è destinata a rimanere in Italia, deve essere integrata la fattura senza Iva emessa dal cedente, nazionale o comunitario (così come chiarito dalla risoluzione 113/E/2003 e anche alla luce delle ultime modifiche apportate all’articolo 17, comma 2, del Dpr 633/72). Deve, invece, essere emessa un’autofattura se i beni sono stati acquistati da un soggetto passivo d’imposta extracomunitario, in quanto è disponibile solo una bolletta doganale.
Se la merce estratta è destinata a essere inviata all’estero quale oggetto di una cessione intracomunitaria o di una esportazione, l’estrattore porrà in essere, rispettivamente, un cessione non imponibile in base all’articolo 41 del Dl 331/93, con l’annotazione in fattura «inversione contabile», ovvero una cessione non imponibile ai sensi dell’articolo 8 del Dpr 633/72, con l’annotazione in fattura «operazione non imponibile».
Se l’estrazione viene effettuata da chi ha introdotto i beni, la base imponibile su cui applicare l’Iva sarà la stessa indicata al momento dell’introduzione eventualmente maggiorata del valore delle prestazioni eseguite durante il deposito. Qualora i beni abbiano, invece, subito una o più cessioni finché erano all’interno del deposito, la base imponibile al momento dell’estrazione sarà data dal corrispettivo o valore dell’ultima cessione eventualmente aumentato – se non è già compreso – dell’importo delle eventuali prestazioni di servizi effettuate sui beni stessi durante la permanenza in deposito
Adempimenti differenziati
Un soggetto passivo d’imposta stabilito in Italia effettua un acquisto di beni da un soggetto passivo di un Paese dell’Unione europea. L’acquirente decide di introdurre direttamente
i beni, al momento della consegna, in un deposito Iva anziché farseli consegnare in un luogo indicato dallo stesso acquirente
Il soggetto passivo d’imposta italiano riceve la fattura dal cedente comunitario e la deve integrare senza applicazione dell’imposta e attraverso l’annotazione «operazione non soggetta a Iva ai sensi dell’articolo 50-bis del Dl 331/93». Deve presentare l’Intrastat
per l’acquisto effettuato
Un soggetto passivo d’imposta stabilito in Italia ha acquistato dei beni comunitari e introdotti, in fase di acquisto, all’interno di un deposito Iva. Mentre sono ancora in giacenza all’interno del deposito, l’acquirente rivende i beni a un altro soggetto passivo d’imposta stabilito in Italia e non vengono estratti
Il soggetto passivo d’imposta nazionale proprietario della merce nel deposito Iva deve emettere fattura senza l’applicazione dell’Iva indicando che si tratta di «operazione non soggetta a Iva ai sensi dell’articolo 50-bis del Dl 331/93». Il depositario deve acquisire copia della fattura per documentare i passaggi
Un soggetto passivo d’imposta stabilito in Italia cede dei beni a un operatore di uno Stato comunitario. L’acquirente, al momento della consegna della merce, chiede di depositare
i beni all’interno di un deposito Iva anziché inviarli nel proprio Paese
Il venditore nazionale effettua una cessione non soggetta a imposta ai sensi dell’articolo 50-bis del Dl 331/93. La fattura andrà intestata all’acquirente comunitario. L’operazione non va inserita in Intrastat in quanto i beni non escono dallo Stato
Un soggetto passivo d’imposta stabilito in un Paese comunitario ha la necessità di introdurre propri beni all’interno di un deposito Iva situato in Italia, in attesa di cederli a un soggetto passivo stabilito o in Italia o in un altro Stato Ue
L’operatore comunitario deve nominare un rappresentante fiscale in Italia a cui intestare la fattura. Il rappresentante fiscale al momento dell’introduzione della merce nel deposito dovrà integrare la fattura indicando che non è soggetta a Iva
Un soggetto passivo d’imposta stabilito in Italia ha trovato un acquirente per alcuni beni introdotti in un deposito Iva in fase di acquisto. Il cessionario è un soggetto passivo d’imposta stabilito in uno Stato Ue a cui i beni vengono consegnati direttamente da un trasportatore incaricato dal venditore
Il cedente nazionale in questo caso effettua una cessione intracomunitaria non imponibile in base agli articoli 41 e 50-bis del Dl 331/93. Nella fattura che emetterà al momento dell’estrazione dal deposito dovrà inserire l’annotazione «inversione contabile».
Dovrà compilare anche il modello Intrastat.
Fonte: Il Sole 24 Ore