Partite Iva: per chi vale e come funziona il nuovo regime dei minimi
Il nuovo regime agevolato dei «minimi» per le partite Iva è riservato a chi nel 2014 ha conseguito ricavi o percepito compensi non superiori ai limiti – da 15mila a 40mila euro – stabiliti a seconda del tipo di attività svolta. Il reddito si calcola quindi applicando ai ricavi un coefficiente di redditività variabile dal 40 all’86%, in base (anche qui) all’attività. È sul reddito così calcolato che si applica l’imposta sostitutiva del 15 per cento.
I requisiti
Le soglie di ricavi e compensi che non devono essere superati per accedere al regime agevolato (e restarci) sono dettagliate nella tabella allegata al disegno della legge di Stabilità. Lo schema circolato in queste ore prevede nove gruppi di settori. Ad esempio, gli intermediari del commercio e i professionisti non dovranno totalizzare ricavi per più di 15mila euro, mentre chi svolge attività di servizi di alloggio e di ristorazione la soglia sale fino a 40mila euro. Si tratta di un cambio notevole rispetto all’attuale regime dei minimi, aperto a chi incassa al massimo 30mila euro l’anno. In alcuni casi, quindi, chi è oggi un “minimo” non potrà aderire al nuovo regime; e in altri chi oggi è escluso potrà entrare nella tassazione agevolata dal 2015.
Le soglie devono essere ragguagliate ad anno, sia per l’accesso che per la permanenza nel regime. Pertanto, chi ha iniziato la propria attività quest’anno deve determinare la soglia limite (da ragguaglio ad anno) e verificare di non averla superata. Allo stesso modo, chi avvierà l’attività nel 2015 dovrà verificare di non superare la soglia ragguagliata per poter continuare ad applicare il regime agevolato anche nel 2016. Inoltre, chi quest’anno si è adeguato alle risultanze di Gerico o dei parametri e intende accedere dal 2015 al nuovo regime non deve considerare i conseguenti maggiori ricavi e compensi. Se poi si svolgono contemporaneamente attività diverse, occorre considerare il limite più elevato dei ricavi e compensi relativi alle diverse attività esercitate.
Ma non ci sono solo i ricavi. Per essere ammessi al regime agevolato occorre rispettare anche altri requisiti: le spese per il personale non devono eccedere 5mila euro e il valore lordo dei beni strumentali al 31 dicembre 2014 non deve superare 20mila euro.
Il regime
Per determinare il reddito non occorre, come accade oggi per il regime dei minimi, sottrarre le spese ai ricavi. Piuttosto, secondo il Ddl di Stabilità, il reddito dovrà essere determinato forfettariamente, applicando un coefficiente di redditività all’ammontare dei ricavi o compensi. L’unica deduzione ammessa dal reddito è quella relativa ai contributi previdenziali versati nell’anno.
Al reddito così determinato si applica un’imposta sostitutiva di Irpef, addizionali e Irap pari al 15 per cento. Solo per i primi tre anni di attività il reddito imponibile può essere abbattuto forfettariamente di un terzo. Inoltre, eventuali componenti positivi e negativi di reddito relativi ad anni precedenti, la cui tassazione è stata rinviata in base a disposizioni del Testo unico delle imposte sui redditi, parteciperanno per le quote residue al reddito dell’esercizio precedente a quello di accesso al regime agevolato (per chi lo applicherà dal 2015, concorreranno nel 2014). Per versare l’imposta sostitutiva si dovranno seguire le disposizioni previste per l’Irpef.
fonte: Il Sole 24 Ore