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Ddl di stabilità: ravvedimento anche nel 2016

Dottore Commercialista Revisore Legale dei Conti & Partners

Le novità per il ravvedimento operoso previste dal Ddl di stabilità 2015 – ancora in fase di approvazione – si faranno sentire anche per i versamenti in scadenza il prossimo 1° dicembre.

In caso di pagamento insufficiente dell’acconto, con le regole attuali (articolo 13 del Dlgs 472/97) è possibile sanare la violazione versando una sanzione ridotta pari allo 0,2% giornaliero (ravvedimento sprint), se la regolarizzazione avviene nei primi 14 giorni dalla scadenza (entro il 15 dicembre 2014), al 3% se avviene entro il 30° giorno (entro il 31 dicembre 2014) e al 3,75% (sanzione ridotta ad 1/8) se avviene entro il termine di invio di Unico 2015, fissato al 30 settembre 2015.
Le modifiche previste dal Ddl di stabilità 2015 – se tradotte in legge – potranno autorizzare il ravvedimento anche in caso di versamento oltre il 30 settembre 2015. Infatti, le sanzioni sarebbero dovute nella misura di 1/7 in caso di pagamento entro il 30 settembre 2016, mentre spetterebbe la riduzione a 1/6 in caso di regolarizzazione oltre il 30 settembre 2016 (termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello in cui la violazione è stata commessa). Il tutto con l’unico limite rappresentato dalla notifica di un atto impositivo o “avviso bonario”.

Lo stesso Ddl, dal 2015, introduce un’altra ipotesi di riduzione delle sanzioni a 1/9 (nuova lettera a-bis), articolo 13), agganciando la decorrenza del termine per il ravvedimento a quello di presentazione della dichiarazione e non a quello di commissione della violazione. Una norma che, se fosse confermata nel testo definitivo, realizzerebbe il paradosso per cui, il “costo” per il ravvedimento dell’acconto beneficia di una riduzione a 1/9 delle sanzioni se effettuato entro il 29 dicembre 2015 e di 1/8 se effettuato entro il 30 settembre 2015. Come dire che aspettare conviene.

fonte: Il Sole 24 Ore