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Dall’armonizzazione doppio calcolo per la quota vincolata degli incassi da multe.

Dottore Commercialista Revisore Legale dei Conti & Partners

I chiarimenti del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, relativi alla determinazione della quota di spesa vincolata di proventi derivanti dalle sanzioni per violazioni al Codice della strada, comportano un doppio calcolo per determinare correttamente le quote accantonate e vincolate dell’avanzo di amministrazione post riaccertamento straordinario.

Le regole in vigore 
L’articolo 208, comma 4 del Codice della strada prevede vincoli di destinazione per il 50% delle entrate relative alle sanzioni. Il principio contabile applicato 4/2, all’interno dell’esempio 4 presente nell’appendice tecnica, dedica ampio spazio alla trattazione della corretta contabilizzazione di questi proventi. In particolare, viene chiarito che la somma su cui calcolare il vincolo è rappresentata dalle sanzioni irrogate dedotto il relativo fondo crediti di dubbia esigibilità e le eventuali spese per il concessionario.

La fase di riaccertamento straordinario
Molti Comuni in passato hanno gestito queste sanzioni per cassa, ovvero accertando al momento dell’effettivo incasso in ossequio al principio generale della prudenza. Altri invece hanno iscritto le entrate per competenza sulla base dei ruoli emessi anche se non incassati. Mentre i primi non si sono mai riportati residui attivi, i secondi in fase di riaccertamento straordinario devono mantenerne l’iscrizione in assenza di differenze di imputazione. Quanto invece alla correlata spesa, in entrambi i casi, gli enti devono provvedere a cancellare il residuo passivo in assenza di un’obbligazione giuridica perfezionata, creando avanzo, ovvero conservarlo o reimputarlo in base all’esigibilità.

Dopo il riaccertamento straordinario
Una volta adeguato lo stock dei residui attivi e passivi al nuovo principio di competenza finanziaria potenziata, gli enti sono chiamati a determinare le varie quote (accantonata, vincolata, destinata e libera) dell’avanzo. Quanto alle entrate da sanzioni per violazione del Codice della strada, in particolare, i soli enti che accertavano per competenza devono provvedere al calcolo della media dei rapporti fra gli incassi in conto residui e l’importo dei residui attivi all’inizio di ognuno degli ultimi cinque esercizi, determinare il suo complemento a cento e applicarla ai residui attivi che non sono stati oggetto di riaccertamento, accantonando così una quota dell’avanzo per fondo crediti di dubbia esigibilità. Per quanto riguarda invece la quota vincolata di avanzo – essendo stato chiarito che, a regole vigenti, il 50% va calcolato sui proventi dedotto il relativo fondo crediti di dubbia esigibilità – logica vuole che si debba provvedere a ricreare extracontabilmente la serie storica di quanto si sarebbe dovuto vincolare ex articolo 208 del Codice della strada sulla base degli incassi effettivi (ovvero se si fossero applicate anche in passato le nuove indicazioni) e, al contempo, tenere in considerazione quanto della somma così determinata sia già stata utilizzata. Solo l’eventuale quota ancora sussistente deve determinare avanzo vincolato: diversamente si limiterebbe due volte la possibilità di spesa dell’Ente (sia col Fcde sia vincolando la spesa) a fronte di un’entrata del cui incasso non si è certi.

fonte: Il Sole 24 Ore.