La fattura elettronica, che dal 2019 ha sostituito la fattura cartacea o digitale nei rapporti tra i privati (salvo i casi di esclusione), viene emessa mediante la sua trasmissione telematica al Sistema di Interscambio gestito dall’Agenzia delle Entrate.
Il Sistema di interscambio agisce come un postino, in quanto riceve la fattura elettronica inviata dall’emittente e, dopo aver accertato la sua correttezza, la invia o mette a disposizione del destinatario.
Quest’ultimo può disporre della fattura elettronica in 3 modi:
a) comunicando al fornitore un proprio indirizzo PEC o un “codice destinatario” di 7 caratteri;
b) comunicando all’Agenzia delle Entrate un proprio indirizzo PEC o un “codice destinatario” di 7 caratteri;
c) accedendo alla propria area riservata nel portale “Fatture e Corrispettivi”, dal sito www.agenziaentrate.gov.it, dove è disponibile la fattura elettronica inviata dal fornitore, previa autenticazione mediante SPID o credenziali per l’accesso rilasciate dall’Agenzia delle Entrate.
La PEC o il codice destinatario rappresentano l’equivalente telematico dell’indirizzo postale.
L’Agenzia delle Entrate invierà la fattura:
– all’indirizzo PEC o codice destinatario risultante dalla fattura emessa;
– all’indirizzo PEC o al codice destinatario comunicato dal destinatario, indipendentemente dall’indirizzo PEC o codice destinatario indicato in fattura e anche se all’emittente non è stato comunicato alcunché.
Se non avrà ricevuto comunicazione di indirizzo PEC nè codice destinatario, l’Agenzia delle Entrate non potrà inviare nulla e metterà a disposizione del destinatario la fattura nella sua area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi”, dando comunicazione all’emittente della mancata consegna.
La comunicazione della PEC o del codice destinatario, che non è obbligatoria né deve essere richiesta dal fornitore, può causare problemi a quest’ultimo in quanto, se ne sbaglia l’indicazione:
– incorre nello scarto della fattura inviata, con necessità di nuovo invio;
– può inviare la fattura elettronica a un soggetto diverso dal reale destinatario, con tutte le complicazioni del caso.
Il fornitore, se non riceve comunicazione della PEC o del codice destinatario del cliente:
– in sede di invio della fattura elettronica, deve indicare come codice destinatario “0000000”;
– deve consegnare al cliente (salvo sua rinuncia se consumatore finale) una copia della fattura elettronica, da stampare su carta o inviare tramite mail, nella quale va riportata la specificazione (ovvia, tra poco tempo) che l’originale è consultabile nella sua area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate.
Alla luce di ciò, al destinatario della fattura elettronica conviene solo registrare all’Agenzia delle Entrate la PEC o codice destinatario; tra l’altro, non comunicando PEC o codice destinatario al fornitore, si beneficia da subito della copia della fattura elettronica, per poterne verificare il contenuto senza attendere la consultazione dell’originale; peraltro, nella prassi si rilascia comunque al cliente una copia “di cortesia” della fattura elettronica per quanto appena detto.
Dato che una grandissima parte dei destinatari della fattura elettronica ha provveduto a registrare PEC o codice destinatario all’Agenzia delle Entrate, gli operatori possono quindi evitare ai loro clienti inutili richieste di comunicazione di PEC/codice destinatario su cui ricevere la fattura elettronica, che comportano perdite di tempo e disagi per tutti senza alcuna utilità pratica.
Si sconsiglia, in assenza di comunicazione di PEC o codice destinatario del cliente, la ricerca del suo indirizzo PEC nel sito www.inipec.gov.it: si tratta di un’azione arbitraria (in quanto è il cliente che può darne comunicazione e se non lo fa, avrà i suoi motivi) e inutile.
fonte: ratio quotidiano