La Legge di Bilancio 2018 ha definito l’insieme dei bonus famiglia richiedibili nell’anno appena iniziato. Si tratta sostanzialmente di una conferma di gran parte delle misure già introdotte negli ultimi anni.
Bonus bebé prorogato, ma solo per un anno.
Il Bonus bebè, l’agevolazione riservata ai neo genitori che hanno un nuovo figlio o che adottano, o prendono in affido, un minore, è stato prorogato ma solo per i nuovi nati o adottati nel 2018 e solo per un anno (non più per tre). Per quest’anno dunque le condizioni di ammissibilità e gli importi restano quelle degli anni precedenti.
Possono farne richiesta, tramite l’Inps, le cittadine italiane, le cittadine di uno Stato membro dell’Unione Europea e le cittadine Extracomunitarie munite di regolare permesso di soggiorno.
Per le famiglie che hanno un reddito ISEE entro i 25.000 euro annui, il contributo economico è pari a 80 euro al mese. Per chi ha un reddito ISEE pari o inferiore a 7.000 euro, l’importo bonus bebè è di 160 euro al mese.
Confermati i bonus mamme domani, baby sitter e asilo nido.
La Legge di Bilancio non ha previsto nuove misure di conciliazione ma ha riconfermato alcuni bonus introdotti con provvedimenti legislativi precedenti:
Bonus mamme domani 2018: contributo da 800 euro una tantum, a prescindere dal reddito della futura mamma. Il bonus è previsto per le donne che avranno un figlio (anche adottato o in affido) o che entrano al 7° mese di gravidanza nel 2018. Introdotto per la prima volta in Italia con la Legge di Bilancio 2017, è diventato operativo, e quindi richiedibile, dal 17 luglio scorso. È un “premio” che il Governo ha voluto introdurre al fine di aiutare la futura mamma nelle spese di esami e diagnostica e le spese per il bambino, subito dopo la nascita.
Per fare richiesta è necessario essere:– Mamme lavoratrici con 3 mesi di contributi per maternità, nel periodo compreso tra i 18 ed i 9 mesi precedenti alla data del parto o all’ingresso in famiglia del minore adottato o affidato;
– Mamme licenziate o dimesse con 3 mesi di contribuzione maternità versata nel periodo compreso tra i 18 ed i 9 mesi precedenti la data del parto o di ingresso in famiglia;
– Mamme lavoratrice in disoccupazione NASPI, mobilità o in cassa integrazione, a condizione che tra l’ultimo giorno della prestazione economica fruita e la data del parto (o l’ingresso in famiglia del minore adottato o affidato) non siano trascorsi più di 9 mesi;
Assegno maternità del Comune.
L’Assegno di maternità Comune 2018 è un contributo che spetta in caso di gravidanza alle mamme disoccupate e casalinghe. Nel 2017 l’importo è stato pari a 338,89 euro al mese per 3 mesi.
La domanda va presentata al Comune di residenza entro 6 mesi dalla nascita del bimbo o dall’entrata in famiglia del minore qualora adottato o in affido.
L’assegno spetta a madri disoccupate o casalinghe che non possono far valere i 3 mesi di contribuzione INPS versati alla maternità negli ultimi 18 mesi. Inoltre, per avere diritto all’assegno maternità dei Comuni, la mamma deve avere un ISEE non superiore a 16.995,95 euro, non ricevere altre prestazioni previdenziali o altro assegno maternità INPS.
Oltre la Legge di Bilancio: il welfare aziendale per la famiglia.
Accanto alle misure confermate dalla Legge di Bilancio 2018 occorre segnalare come nei mesi scorsi siano state introdotte due iniziative, che entreranno a regime proprio nel corso di quest’anno, che mirano a rendere le imprese private sempre più protagoniste di azioni rivolte alle famiglie attraverso il welfare aziendale.
Lo scorso 14 settembre è stato firmato il decreto del Ministero del Lavoro e del MEF che riconosce sgravi contributivi alle imprese del settore privato che prevedono istituti di conciliazione tra vita professionale e privata nei contratti aziendali. Si tratta dell’attuazione in via sperimentale di una misura già prevista dal D. Lgs. 80/2015. Tra le iniziative previste l’area genitorialità prevede:
– estensione del congedo di paternità, con previsione della relativa indennità;
– estensione del congedo parentale, in termini temporali e/o integrazione della relativa indennità;
– previsione di nidi d’infanzia / Asili nido / Spazi ludico-ricreativi aziendali o interaziendali;
– percorsi formativi (e-learning / coaching) per favorire il rientro dal congedo di maternità;
– buoni per l’acquisto di servizi di baby sitting.
In base a quanto attualmente previsto, le aziende pubbliche e private potranno erogare il buono alle lavoratrici e ai lavoratori che hanno figli in età compresa fra i tre mesi e i tre anni, che potranno spenderlo nel sistema dei nidi accreditati o a gestione comunale. Tale buono non prevede oneri fiscali o previdenziali a carico del datore di lavoro, pubblico o privato, né del lavoratore, purché il voucher sia entro la soglia limite dei 150 euro al mese.
Per conoscere tutti i dettagli occorrerà però attendere l’emanazione dei decreti operativi che dovranno stabilire: la soglia massima di partecipazione economica delle famiglie alle spese di funzionamento degli asili pubblici e di quelli privati che ricevono finanziamenti pubblici; la compatibilità o meno con il bonus nido da 1.000 euro; la possibilità che il bonus nido possa essere riconosciuto ad entrambi i genitori che così avrebbero il raddoppio del buono a 300 euro.
La delega 0-6 prevede, inoltre, anche la possibilità per gli enti locali di introdurre tariffe agevolate per asili nidi e scuole dell’infanzia sulla base dell’Indicatore ISEE fino ad arrivare, per le famiglie disagio economico-sociale, all’esenzione totale dalla retta.