Sono chiamate all’adempimento tutte le categorie di contribuenti (persone fisiche, società di persone ed equiparate e soggetti Ires), anche se con alcune differenze relative sia alla misura dell’acconto sia alle modalità di versamento. In merito a queste ultime, tenuto conto del “denominatore” comune, costituito dall’utilizzo dell’F24, l’unica diversità riguarda le procedure di presentazione del modello, obbligatoriamente telematiche solo per i titolari di partita Iva, e l’utilizzo di diversi codici tributo.
Più articolato, invece, si presenta il calcolo dell’importo da pagare, che dipende sia dalla tipologia d’imposta sia da quella di contribuente. In ogni caso, una volta determinato l’acconto autunnale, questo dovrà essere versato per intero, senza la possibilità di rateizzare la somma, concessa in occasione del pagamento della prima tranche.
Metodo storico e metodo previsionale
In linea generale sono due i criteri attraverso i quali procedere al calcolo dell’acconto:
- metodo storico – il calcolo viene effettuato sulla base dell’imposta dovuta per l’anno precedente (2016), al netto di detrazioni, crediti d’imposta e ritenute d’acconto risultanti dalla relativa dichiarazione dei redditi
- metodo previsionale – il calcolo viene effettuato sulla base dell’imposta presumibilmente dovuta per l’anno in corso (2017), considerando, quindi, i redditi che il contribuente ipotizza di realizzare nonché gli oneri deducibili/detraibili che dovrebbero essere sostenuti e i crediti d’imposta spettanti.
Acconto Irpef
In generale, la misura dell’acconto deve essere determinata in base a quanto dichiarato in Redditi Pf 2017. In pratica, il contribuente deve riprendere la sua dichiarazione e leggere il risultato evidenziato nel rigo RN34 (differenza): su questo importo deve essere applicata una determinata percentuale normativamente prestabilita che, per il 2017, è fissata al 100%.
Tuttavia, in alcuni casi l’acconto non è dovuto: ad esempio, se l’importo indicato nel rigo RN34 non supera 52 euro oppure nell’anno precedente non sono stati conseguiti redditi e, quindi, non è stata presentata la dichiarazione.
Se l’importo risultante dal rigo RN34 è pari o superiore a 52 euro, ma non superiore a 258 euro, l’acconto deve essere versato in un’unica soluzione entro il prossimo 30 novembre.
Qualora, invece, l’importo risultante dal rigo RN34 è superiore a 258 euro, l’acconto deve essere versato in due rate:
- la prima, stabilita nella misura del 40%, andava pagata entro il 30 giugno scorso, in corrispondenza del saldo 2016, ovvero nel termine del 31 luglio con la maggiorazione dello 0,40%
- la seconda, il restante 60%, entro il prossimo 30 novembre.
Quanto detto si addice ai contribuenti che hanno una situazione reddituale “stabile”. Al contrario, coloro che, per l’anno in corso, presumono di avere un risultato economico inferiore possono ricorrere al metodo previsionale. Questa scelta può essere vantaggiosa, ma sicuramente più incerta e rischiosa. Infatti, da un lato, comporta la riduzione (o il non pagamento dell’acconto), dall’altro espone al rischio di errore, con il conseguente versamento di un acconto in misura inferiore rispetto a quanto realmente dovuto e la successiva applicazione di sanzioni e interessi sulla differenza non versata.
Al di là del metodo scelto per la sua determinazione, per il versamento, entro il 30 novembre, della seconda o unica rata dell’acconto Irpef 2017 deve essere utilizzato il modello di pagamento F24, nel quale va indicato il codice tributo 4034 (Irpef – acconto seconda rata o acconto in unica soluzione).
Acconto Ires
Giovedì 30 novembre, all’appello dell’acconto 2017 sono chiamati anche i soggetti Ires con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare. Anche per questi soggetti l’acconto è fissato nella misura del 100%.
Se viene utilizzato il metodo storico, per il calcolo dell’acconto dovuto bisogna fare riferimento al rigo RN17 del modello Redditi Sc 2017 o al rigo RN28 del modello Redditi Enc 2017 (“Ires dovuta o differenza a favore del contribuente”). L’acconto non è dovuto se gli importi indicati in tali righi non supera i 21 euro.
I versamenti di acconto Ires sono effettuati in due rate salvo che il versamento della prima rata non superi 103 euro. Il 40% dell’acconto dovuto è versato alla scadenza della prima rata e il residuo importo (60%) alla scadenza della seconda, cioè entro il prossimo 30 novembre.
Per la determinazione dell’acconto Ires, non si può tener conto, nella misura del 70%, delle ritenute sugli interessi, premi e altri frutti dei titoli, scomputate per il periodo d’imposta precedente.
In alternativa al metodo storico, è possibile ricorrere al metodo previsionale: in tal caso, il soggetto Ires, che ritiene di realizzare un minor reddito nel 2017, può parametrare l’acconto all’imposta che presume di dover versare per l’anno successivo. Anche in questo caso il contribuente si espone al rischio di errore con la possibilità di dover successivamente pagare sanzioni e interessi sull’importo non versato.
I soggetti Ires, in sede di compilazione del modello F24, devono indicare il codice tributo 2002 (Ires acconto – seconda rata o acconto in unica soluzione).
Acconto Irap
Il versamento in acconto dell’Irap deve essere effettuato secondo le stesse regole stabilite per le imposte sui redditi.
Il codice tributo da utilizzare per il pagamento, entro il prossimo 30 novembre, della seconda rata (o, nei casi previsti, dell’acconto in unica soluzione) e da indicare sul modello F24 è il 3813.
Acconto cedolare secca
RB12 è il rigo del modello Redditi Pf riservato all’acconto della cedolare secca, l’imposta sui canoni derivanti dalla locazione di immobili a uso abitativo che sostituisce l’Irpef e le relative addizionali, nonché l’imposta di registro e di bollo sui contratti di locazione.
Per stabilire se è dovuto o meno l’acconto relativo alla cedolare secca per il 2017 bisogna controllare l’importo indicato nel rigo RB11, colonna 3, (“Totale imposta cedolare secca”). Se questo importo non supera 52 euro, l’acconto non è dovuto; se, invece, è superiore, è dovuto l’acconto nella misura del 95% del suo ammontare.
Per quanto riguarda modalità e termini di versamento si applicano le regole previste per l’Irpef.
Per il pagamento con F24 della seconda rata si utilizza il codice tributo 1841.
Gli altri contribuenti e tributi interessati
All’appuntamento di giovedì 30 novembre sono chiamati anche coloro che si avvalgono del regime agevolato per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità (articolo 27, comma 1, Dl 98/2011) e i contribuenti “di piccole dimensioni” che aderiscono al regime forfetario agevolato (articolo 1, commi 54-89, legge 190/2014).
Tali contribuenti, nell’F24 indicano i seguenti codici tributo:
- 1794 – imposta sostitutiva sul regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità – acconto seconda rata o in unica soluzione
- 1791 – imposta sostitutiva sul regime forfetario – acconto seconda rata o in unica soluzione.
La scadenza del 30 novembre interessa anche altri tributi, come l’Ivie e l’Ivafe, rispettivamente “imposta sul valore degli immobili situati all’estero” e “imposta sulle attività finanziarie detenute all’estero”. E, poi, naturalmente, le addizionali e le maggiorazioni all’Irpef e/o all’Ires.
Questi i codici tributo per il pagamento della seconda rata o dell’acconto in unica soluzione:
- 4045 – imposta sul valore degli immobili situati all’estero, a qualsiasi uso destinato dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato
- 4048 – imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato
- 4004 – addizionale Irpef
- 2005 – addizionale Ires
- 2014 – addizionale Ires 4% settore petrolifero e gas
- 2019 – maggiorazione Ires (per le società di comodo).
Le ipotesi di ricalcolo dell’acconto
In alcuni casi è necessario effettuare il ricalcolo dell’acconto dovuto per il 2017, attraverso la rideterminazione dell’imposta dovuta con riferimento ai redditi 2016. Quest’ultima deve essere utilizzata come nuovo parametro di riferimento per la determinazione dell’acconto 2017.
Ad esempio, devono procedere al ricalcolo dell’acconto:
- gli esercenti di impianti di distribuzione di carburante (l’acconto dovuto deve essere calcolato senza tener conto degli effetti della deduzione forfettaria prevista per la determinazione del reddito di tali contribuenti)
- gli esercenti attività di noleggio occasionale di imbarcazioni e navi da diporto (per il calcolo dell’acconto non deve essere considerata l’eventuale applicazione dell’imposta sostitutiva del 20%)
- gli enti creditizi e finanziari che, nel 2016, hanno dedotto svalutazioni e perdite su crediti. Per questi componenti reddituali, infatti, il Dl 83/2015 ha sancito l’integrale deducibilità nell’esercizio di imputazione a conto economico, con la previsione di uno specifico regime transitorio. In merito alla determinazione degli acconti dovuti, tali soggetti non devono tener conto delle nuove regole
- i contribuenti Ires che nel 2016 hanno beneficiato dell’Ace, i quali devono ricalcolare l’acconto relativo al 2017 sulla base del nuovo coefficiente applicabile per il 2017, cioè 1,6%.
fonte: Il Sole 24 Ore