La legge di Bilancio 2019 (art. 1, cc. 9-11 legge 145/2018) contiene un’estensione del regime forfetario introdotto dalla legge 190/2014 per le persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti o professioni. Il regime prevede l’applicazione dell’imposta sostitutiva (un’applicazione della Flat Tax) al 15% su un reddito determinato con coefficienti forfetari determinati in relazione all’attività esercitata.
Particolare attenzione deve essere riservata in questi giorni alle condizioni di accesso che, perlopiù, riguardano i parametri del 2018. Possono ora accedere al regime le persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti o professioni che nel 2018 hanno conseguito ricavi o compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a 65.000 euro. Per le nuove attività conta la previsione di non superare il limite. Si segnala, peraltro, che, salvo nuovi interventi normativi, dal 2020 è stato previsto un ulteriore regime agevolato per i ricavi e i compensi compresi tra i 65.001 e i 100.000 euro.
Sono poi previsti alcuni vincoli. Rispetto al 2018 sono stati eliminati i vincoli relativi all’assenza di spese per lavoro dipendente superiori a 5.000 euro, utilizzo di beni strumentali per oltre 20.000 euro e percezione di redditi da lavoro dipendente per oltre 30.000 euro.
Permangono, invece, le cause ostative relative all’utilizzo di regimi speciali ai fini dell’imposta sul valore aggiunto o di regimi forfetari di determinazione del reddito, i limiti per i soggetti non residenti UE né SEE ed ancora i limiti per i commercianti di fabbricati e di auto nuove.
Confermata anche l’esclusione per chi partecipa a società o associazioni professionali trasparenti, nonché a chi controlla società a responsabilità limitata che svolgano, però, un’attività riconducibile a quella della persona fisica.
Per motivi antielusivi è stata introdotta una nuova causa ostativa riguardante le persone fisiche la cui attività sia esercitata prevalentemente nei confronti dei precedenti datori di lavoro, o comunque di soggetti a questi riconducibili. È forte, infatti, la tentazione di trasformare rapporti di lavoro subordinato in rapporti di lavoro autonomo.
Come indicazione generale, la cui fonte è attribuibile alla relazione governativa della legge 190/2014 e alla circolare 10/2016, occorre ricordare che i parametri reddituali devono essere riferiti all’anno precedente, mentre le cause ostative devono essere verificate in contemporanea con il periodo di produzione del reddito.
Queste regole, se non smentite, comporteranno la sostanziale applicazione del regime forfetario nel 2019 senza alcun limite reddituale per quelle persone fisiche che nel 2018 sono sotto il parametro dei 65.000 euro nonché, riteniamo, a tutti coloro che iniziano l’attività nel corso del 2019.
Per contro, le persone fisiche che nel 2018 incappavano in una condizione ostativa possono comunque accedere al regime forfetario se la rimozione della causa ostativa precede l’inizio dell’attività. Così, ad esempio, un professionista che partecipa ad uno studio associato può liberarsi dal vincolo associativo (anche nel 2019) e avviare subito dopo un’attività professionale individuale in regime forfetario.
Il regime forfetario, confrontato con la tassazione ordinaria dei redditi corrispondenti, può offrire significativi vantaggi potenzialmente anche estremamente elevati. Ci domandiamo se le Entrate, in sede interpretativa, interverranno con prescrizioni in materia di abuso del diritto perché le possibilità di arbitraggio sono elevate e non tutte le soluzioni possono essere riconducibili alla libertà di scelta tra regimi opzionali, forse anche per deficit tecnici delle nuove misure.
A.d.V.