Avviso di accertamento esecutivo: a quali atti si applica e quando è possibile farlo rientrare nella rottamazione.
L’accertamento esecutivo è l’atto che dal 1 ottobre 2011 viene utilizzato dall’Agenzia delle Entrate per richiedere il pagamento delle imposte a seguito di controllo sostanziale. (legge n. 111 del 15 luglio 2011).
L’avviso di accertamento esecutivo si applica:
- agli accertamenti relativi alle imposte sui redditi, Irap e Iva da parte dell’Agenzia delle Entrate a partire dal periodo di imposta 2007.
L’avviso di accertamento esecutivo non si applica:
- ai controlli automatizzati delle dichiarazione (art. 36 bis)
- ai controlli formali delle dichiarazioni (art. 36 ter)
- ai crediti dei Comuni e degli altri Enti che si avvalgono di Equitalia per la riscossione.
Cosa deve contenere l’avviso di accertamento esecutivo
A pena di nullità l’avviso di accertamento esecutivo deve contenere oltre alla motivazione:
- gli imponibili accertati e le aliquote applicate
- le imposte liquidate, al lordo e al netto delle detrazioni, delle ritenute di acconto e dei crediti d’imposta
- l’ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni nonché il responsabile del procedimento
- le modalità e il termine del pagamento
- l’organo giurisdizionale al quale è possibile ricorrere.
Cosa può fare il contribuente che riceve un avviso di accertamento esecutivo
Il contribuente che riceve un avviso di accertamento esecutivo può:
- prestare “acquiescenza”, pagando entro il termine di presentazione del ricorso (60 giorni salvo la sospensione feriale) e rinunciando a presentare ricorso o istanza di accertamento con adesione. Per il pagamento entro 60 giorni beneficerà della riduzione delle sanzioni
- se prima dell’accertamento esecutivo non ha ricevuto l’invito al contraddittorio, potrà formulare la proposta di accertamento con adesione e in caso di esito positivo le sanzioni si applicano nella misura di 1/3 del minimo previsto dalla legge
Quando l’accertamento diventa esecutivo
Passato il termine per proporre ricorso, di regola 60 giorni, senza che il contribuente ha provveduto al pagamento di quanto richiesto, gli avvisi di accertamento diventano esecutivi e trascorsi ulteriori 30 giorni dal termine previsto per il pagamento vengono affidati all’agente incaricato della riscossione, senza necessità di emettere il ruolo e la cartella di pagamento.
L’agente della riscossione con raccomandata semplice o posta elettronica informa il contribuente di aver preso in carico (affidamento) le somme per la riscossione.
Dalla data della presa in carico o affidamento, trascorsi ulteriori 180 giorni, l’agente puoò procedere all’esecuzione forzata.
Cosa prevede la norma sulla rottamazione dei ruoli
Rientrano nella rottamazione dei ruoli gli accertamenti esecutivi che sono stati affidati all’agente della riscossione entro il 31 dicembre 2016, in sostanza quindi quelli per cui i termini per proporre ricorso sono scaduti.
La data di affidamento non è pero’ conosciuta al contribuente e a questo scopo la norma (art.6, c. 3-ter) ha previsto che sarà compito dell’agente incaricato alla riscossione comunicarla, con posta ordinaria, al contribuente entro il mese di febbraio 2017. Oppure sarà il contribuente ad attivarsi andando presso gli Uffici dell’agente.
Se al 31 dicembre non sono ancora scaduti i termini per pagare (di regola 60 giorni) e quindi l’affidamento all’agente della riscossione non è ancora avvenuto sembra non si possa rientrare nella rottamazione.
Per questa fattispecie e per le altre si attende un chiarimento da parte dell’Agenzia soprattutto per non creare disparità tra i contribuenti.
Normativa di riferimento Art. 29 D.L. 31 maggio 2010, n. 78
Art. 29 – Concentrazione della riscossione nell’accertamento
1. Le attività di riscossione relative agli atti indicati nella seguente lettera a) emessi a partire dal 1° ottobre 2011 e relativi ai periodi d’imposta in corso alla data del 31 dicembre 2007 e successivi, sono potenziate mediante le seguenti disposizioni:
a) l’avviso di accertamento emesso dall’Agenzia delle entrate ai fini delle imposte sui redditi, dell’imposta regionale sulle attività produttive e dell’imposta sul valore aggiunto ed il connesso provvedimento di irrogazione delle sanzioni, devono contenere anche l’intimazione ad adempiere, entro il termine di
presentazione del ricorso, all’obbligo di pagamento degli importi negli stessi indicati, ovvero, in caso di tempestiva proposizione del ricorso ed a titolo provvisorio, degli importi stabiliti dall’articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. L’intimazione ad adempiere al pagamento e’ altresì contenuta nei successivi atti da notificare al contribuente, anche mediante raccomandata con avviso di ricevimento, in tutti i casi in cui siano rideterminati gli importi dovuti in base agli avvisi di accertamento ai fini delle imposte sui redditi dell’imposta regionale sulle attività produttive e dell’imposta sul valore aggiunto ed ai connessi provvedimenti di irrogazione delle sanzioni ai sensi dell’articolo 8, comma 3-bis del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, dell’articolo 48, comma 3-bis, e dell’articolo 68 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e dell’articolo 19 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, nonché in caso di definitività dell’atto di accertamento impugnato. In tali ultimi casi il versamento delle somme dovute deve avvenire entro sessanta giorni dal ricevimento della raccomandata; la sanzione amministrativa prevista dall’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, non si applica nei casi di omesso, carente o tardivo versamento delle somme dovute, nei termini di cui ai periodi precedenti, sulla base degli atti ivi indicati;
b) gli atti di cui alla lettera a) divengono esecutivi ((decorso il termine utile per la proposizione del ricorso)) e devono espressamente recare l’avvertimento che, decorsi trenta giorni dal termine ultimo per il pagamento, la riscossione delle somme richieste, in deroga alle disposizioni in materia di iscrizione a ruolo, e’ affidata in carico agli agenti della riscossione anche ai fini dell’esecuzione forzata, con le modalità determinate con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, di concerto con il Ragioniere generale dello Stato. L’esecuzione forzata e’ sospesa per un periodo di centottanta giorni dall’affidamento in carico agli agenti della riscossione degli atti di cui alla lettera a); tale sospensione non si applica con riferimento alle azioni cautelari e conservative, nonché ad ogni altra azione prevista dalle norme ordinarie a tutela del creditore. ((La predetta sospensione non opera in caso di accertamenti definitivi, anche in seguito a giudicato, nonché in caso di recupero di somme derivanti da decadenza dalla rateazione.)) L’agente della riscossione, ((con raccomandata semplice o posta elettronica)), informa il debitore di aver preso in carico le somme per la riscossione;
c) in presenza di fondato pericolo per il positivo esito della riscossione, decorsi sessanta giorni dalla notifica degli atti di cui alla lettera a), la riscossione delle somme in essi indicate, nel loro ammontare integrale comprensivo di interessi e sanzioni, puo’ essere affidata in carico agli agenti della riscossione anche prima
dei termini previsti alle lettere a) e b). Nell’ipotesi di cui alla presente lettera, e ove gli agenti della riscossione, successivamente all’affidamento in carico degli atti di cui alla lettera a), vengano a conoscenza di elementi idonei a dimostrare il fondato pericolo di pregiudicare la riscossione, non opera la sospensione di cui alla
lettera b) e l’agente della riscossione non invia l’informativa di cui alla lettera b);
d) all’atto dell’affidamento e, successivamente, in presenza di nuovi elementi, il competente ufficio dell’Agenzia delle entrate fornisce, anche su richiesta dell’agente della riscossione, tutti gli elementi utili ai fini del potenziamento dell’efficacia della riscossione, acquisiti anche in fase di accertamento;
e) l’agente della riscossione, sulla base del titolo esecutivo di cui alla lettera a) e senza la preventiva notifica della cartella di pagamento, procede ad espropriazione forzata con i poteri, le facoltà e le modalità previste dalle disposizioni che disciplinano la riscossione a mezzo ruolo. Ai fini dell’espropriazione forzata
l’esibizione dell’estratto dell’atto di cui alla lettera a), come trasmesso all’agente della riscossione con le modalità determinate con il provvedimento di cui alla lettera b), tiene luogo, a tutti gli effetti, dell’esibizione dell’atto stesso in tutti i casi in cui l’agente della riscossione ne attesti la provenienza. Decorso un anno dalla notifica degli atti indicati alla lettera a), l’espropriazione forzata e’ preceduta dalla notifica dell’avviso di cui all’articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. ((PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS. 24 settembre 2015, n. 159));
f) a partire dal primo giorno successivo al termine ultimo per la presentazione del ricorso, le somme richieste con gli atti di cui alla lettera a) sono maggiorate degli interessi di mora nella misura indicata dall’articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, calcolati a partire dal giorno successivo
alla notifica degli atti stessi; all’agente della riscossione spettano l’aggio, interamente a carico del debitore, e il rimborso delle spese relative alle procedure esecutive, previsti dall’articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112;
g) ai fini della procedura di riscossione contemplata dal presente comma, i riferimenti contenuti in norme vigenti al ruolo e alla cartella di pagamento si intendono effettuati agli atti indicati nella lettera a) ed i riferimenti alle somme iscritte a ruolo si intendono effettuati alle somme affidate agli agenti della
riscossione secondo le disposizioni del presente comma; la dilazione del pagamento prevista dall’articolo 19 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, può essere concessa solo dopo l’affidamento del carico all’agente della riscossione e in caso di ricorso avverso gli atti di cui alla lettera
a) si applica l’articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;
h) in considerazione della necessita’ di razionalizzare e velocizzare tutti i processi di riscossione coattiva, assicurando il recupero di efficienza di tale fase dell’attività di contrasto all’evasione, con uno o più regolamenti da adottare ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, anche
in deroga alle norme vigenti, sono introdotte disposizioni finalizzate a razionalizzare, progressivamente, coerentemente con le norme di cui al presente comma, le procedure di riscossione coattiva delle somme dovute a seguito dell’attività di liquidazione, controllo e accertamento sia ai fini delle imposte sui redditi e sul
valore aggiunto che ai fini degli altri tributi amministrati dall’Agenzia delle entrate e delle altre entrate riscuotibili a mezzo ruolo.
Fonte: Il Sole 24 Ore