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Canone Rai 2016 in bolletta: come non pagare se non si ha un TV.

Dottore Commercialista Revisore Legale dei Conti & Partners

Chi non possiede un TV, per non pagare il canone RAI 2016, deve presentare una dichiarazione sostitutiva. I chiarimenti della Circolare 29/E 2016.

Dal 2016, l’esistenza di un’utenza per la fornitura di energia elettrica nel luogo in cui un soggetto ha la propria residenza anagrafica fa scattare la presunzione di detenzione di un apparecchio televisivo e il conseguente obbligo di pagamento del canone RAI. Questo avverrà non più tramite bollettino postale, bensì tramite addebito nella bolletta dell’energia elettrica, in 10 rate mensili di pari importo da gennaio a ottobre. Per l’anno 2016, in via transitoria, il primo addebito avverrà nella prima fattura successiva al 1° luglio 2016, in cui saranno cumulativamente addebitate tutte le rate scadute fino a tale data. I contribuenti che non posseggono un TV, per non vedersi addebitare il canone RAI in bolletta, devono presentare una dichiarazione sostitutiva di atto notorio all’Agenzia delle Entrate. In questo approfondimento, dopo aver ripreso i concetti principali legati al canone RAI nelle utenze elettriche, presentiamo i chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate nell’apposita circolare 29/E del 21 giugno 2016, e tutte le precisazioni sulla dichiarazione sostitutiva dell’atto notorio.

Canone Rai 2016: importo e novità

Il Canone RAI, o canone TV, è un’imposta a tutti gli effetti che deve essere corrisposta da chiunque detenga uno o più apparecchi atti/adattabili alla ricezione delle trasmissioni televisive.

Il provvedimento del 21.04.2016 dell’Agenzia delle Entrate ha specificato che: “Per apparecchio televisivo si intende un apparecchio in grado di ricevere, decodificare e visualizzare il segnale digitale terrestre o satellitaredirettamente (in quanto costruito con tutti i componenti tecnici necessari) o tramite decoder o sintonizzatore esterno. Per sintonizzatore si intende un dispositivo, interno o esterni, idoneo ad operare nelle bande di frequenza destinate al servizio televisivo secondo almeno uno degli standard previsti nel sistema italiano per poter ricevere il relativo segnale TV. Non costituiscono quindi apparecchi televisivi computer, smartphone, tablet, ed ogni altro dispositivo se privi del sintonizzatore per il segnale digitale terrestre o satellitare”.

Il canone si rinnova tacitamente e il contribuente, salvo che abbia dato tempestiva disdetta, è obbligato a pagarlo ogni anno, ed è dovuto una sola volta per tutti gli apparecchi detenuti o utilizzati nel luogo di residenza o dimora dallo stesso soggetto e dai soggetti appartenenti alla stessa famiglia anagrafica. L’importo del canone RAI è stato ridotto a € 100, anziché € 113,50.

Canone RAI 2016: i chiarimenti della Circolare 29/E 2016

Il 21 giugno 2016, l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la Circolare n. 29/E sulle regole di individuazione delle utenze residenziali applicabili per determinare l’importo del canone da addebitare nei vari casi. In merito alla dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, l’Agenzia ha specificato va compilata indicando:

  • il quadro A per dichiarare la non detenzione dell’apparecchio televisivo (anche in qualità di eredi)
  • il quadro B per dichiarare la sussistenza di altra utenza elettrica per la quale uno dei componenti del nucleo familiare è già tenuto al pagamento del canone (anche in qualità di eredi).

Mentre per gli utenti che hanno compilato il quadro B della dichiarazione sostitutiva non si rilevano situazioni poco chiare, per gli utenti che hanno compilato il quadro A vengono distinte due ipotesi:

1. i soggetti titolari di utenze attive al 1° gennaio 2016 se hanno presentato la dichiarazione sostitutiva

  • dal 1° gennaio 2016 al 16 maggio 2016, il canone non è dovuto per l’intero anno 2016 e non si procede all’addebito;
  • dal 17 maggio 2016 al 30 giugno 2016, il canone è dovuto per il primo semestre 2016 e non è dovuto per il secondo semestre 2016, si procede pertanto all’addebito del canone dovuto;
  • dal 1° luglio 2016 al 31 gennaio 2017, il canone è dovuto per l’intero anno 2016 e non è dovuto per l’intero anno 2017. Si procede quindi all’addebito del canone per l’intero anno

2. Per i soggetti titolari unicamente di utenze attivate dopo il 1° gennaio 2016 se hanno presentato, la dichiarazione

  • entro il 16 maggio 2016, per le utenze attivate nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2016, o entro il primo mese successivo a quello di attivazione, per le utenze attivate a decorrere dal mese di aprile 2016, il canone non è dovuto per l’intero anno 2016 e non si procede all’addebito
  • non rispettando i termini indicati al punto precedente ed entro il 30 giugno 2016, il canone è dovuto per il primo semestre 2016, in base al mese di attivazione e non è dovuto per il secondo semestre 2016. Si procede pertanto all’addebito del canone dovuto;
  • non rispettando i termini indicati  al primo punto e a decorrere dal 1° luglio 2016 ed entro il 31 gennaio 2017, il canone è dovuto per l’intero anno 2016, in base al mese di attivazione e non è dovuto per l’intero anno 2017. Si procede all’addebito del canone per gli importi indicati.

Attenzione: se l’informazione di non addebito è contenuta in flussi informativi ricevuti in una data che non consente di non procedere all’addebito del canone nella rata di luglio 2016:

  • si interrompe l’addebito dalla rata in scadenza immediatamente successiva alla data di ricezione del flusso,
  • il contribuente ha diritto al rimborso dell’importo eventualmente versato in eccesso.

Canone Rai 2016: quando si può presentare la dichiarazione sostitutiva

Dal 2016 non è più esercitabile la facoltà di presentare la denunzia di cessazione dell’abbonamento radiotelevisivo per “suggellamento” (in base al quale l’apparecchio poteva essere racchiuso in un apposito involucro adeguatamente sigillato dalla Guardia di Finanza in modo da impedirne il funzionamento).

Il contribuente che intenda dimostrare di non possedere un televisore, può farlo  presentando una dichiarazione sostitutiva di atto notorio di cui al D.P.R. n. 445/2000, la cui mendacia comporta gli effetti, anche penali, previsti dagli artt. 75 e 76 dello stesso D.P.R. La dichiarazione ha validità solo per l’anno in cui è stata presentata.

Tale dichiarazione sostitutiva deve essere presentata all’Agenzia delle Entrate esclusivamente dai titolari di un’utenza per la fornitura di energia elettrica per uso domestico residenziale o dall’erede, se l’utenza è intestata transitoriamente a un soggetto deceduto. L’invio della dichiarazione sostitutiva è consentito:

  • quando nessun componente della famiglia anagrafica detiene apparecchi televisivi in nessuna delle abitazioni per le quali è titolare di utenza elettrica per uso domestico;
  • quando nessun componente della famiglia anagrafica detiene, in nessuna delle abitazioni per le quali è titolare di utenza elettrica per uso domestico, un ulteriore apparecchio televisivo oltre quello per cui è stata presentata entro il 31.12.2015 denuncia di cessazione per suggellamento (denuncia che era possibile fino a tale data);
  • quando il titolare di un’utenza di energia elettrica intende richiedere di non dover pagare il canone perché già versato da un altro componente della famiglia intestatario anch’esso di utenza elettrica, di cui si fornisce il codice fiscale; è il caso, ad esempio, di due soggetti che fanno parte della stessa famiglia anagrafica, ma sono titolari di utenze elettriche separate;
  • quando c’è necessità di variare una dichiarazione sostitutiva già presentata, perché i presupposti sono cambiati.

Canone Rai 2016: modalità di presentazione della dichiarazione sostitutiva

La dichiarazione sostitutiva di atto notorio deve essere presentata all’Agenzia delle Entrate in via telematica:

  • direttamente dal contribuente o dall’erede mediante una specifica applicazione web disponibile sul sito internet dell’Agenzia delle entrate, utilizzando le credenziali Fisconline o Entratel rilasciate dall’Agenzia delle entrate;
  • tramite gli intermediari abilitati, appositamente delegati dal contribuente. L’intermediario deve:
    • consegnare al dichiarante una copia della ricevuta rilasciata dalle Entrate;
    • conservare l’originale della dichiarazione sostitutiva sottoscritta dal dichiarante, unitamente alla copia del documento di identità dello stesso;
    • conservare la delega alla trasmissione della dichiarazione sostitutiva.

Nei casi in cui non sia possibile la trasmissione telematica, il modello può essere presentato, unitamente a una copia di un documento d’identità, tramite servizio postale in plico raccomandato senza busta all’indirizzo:

Agenzia delle entrate

Ufficio di Torino 1

S.A.T. – Sportello abbonamenti TV

Casella Postale 22

10121 – Torino

I documenti e le ricevute devono essere conservati per l’ordinario termine di prescrizione di 10 anni e devono essere esibiti all’Agenzia delle Entrate se richiesti.

Canone Rai 2016: termini di presentazione della dichiarazione sostitutiva

La dichiarazione sostitutiva di atto notorio produce effetti in base alla data di presentazione.

In via transitoria, per il 2016, primo anno di applicazione del pagamento del canone in bolletta, sono previsti diversi termini per la presentazione delle dichiarazioni sostitutive a seconda delle modalità di trasmissione, in considerazione dei differenti tempi di acquisizione ed elaborazione.

In particolare, si hanno i seguenti termini:

 

 

EFFETTI DELLA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
 MODALITA’ DI PRESENTAZIONEPERIODO DI PRESENTAZIONEEFFETTO SUL

CANONE DOVUTO

In via transitoria per il 2016SERVIZIO POSTALE/

TELEMATICAMENTE

01.01.2016 – 16.05.2016Per l’intero anno 2016
17.05.2016 – 30.06.2016Per il 2° semestre 2016
Per il 2017SERVIZIO POSTALE/ TELEMATICAMENTE01.07.2016 – 31.01.2017Per l’intero anno 2017
01.02.2017 – 30.06.2017Per il 2° semestre 2017
A regimeSERVIZIO POSTALE/ TELEMATICAMENTE01.07.AnnoX – 31.01.AnnoX+1Per l’intero anno X+1
01.02.AnnoX+1 – 30.06.AnnoX+1Per il 2° sem. anno X+1
Il nuovo provvedimento stabilisce, inoltre, che in via transitoria per l’anno 2016, per le nuove utenze elettriche attivate nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2016, la dichiarazione sostitutiva presentata entro il 16 maggio 2016 ha effetto a decorrere dalla data di attivazione della fornitura stessa.