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IMU-TASI-TARI (IUC) 2016

Dottore Commercialista Revisore Legale dei Conti & Partners

Imu e Tasi e Tari riunite in una parola IUC ma distinte nelle regole, colpiscono il patrimonio immobiare in misura sempre più pesante. Il Dossier raccoglie articoli e approfondimenti per capire e applicare al meglio queste imposte farraginose e complicate!

L’articolo 1, comma 639 della legge di stabilità 2014 ha introdotto, con decorrenza dal 1° gennaio 2014, la (IUC), Essa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso degli immobili e collegato alla loro natura e valore e l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali.
La IUC si compone dell’imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI) destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore, la TARI non è altro che la vecchia TARES e sarà dovuta sia dai proprietari che dagli inquilini.

IMU immobili strumentali: deducibilità al 20% in UNICO 2016

In Unico 2016 è possibile dedurre l’IMU,l’IMI e l’IMIS pagate per gli immobili strumentali nell’anno d’imposta 2015.

A partire da UNICO 2014 l’IMU relativa agli immobili strumentali è divenuta parzialmente deducibile dal reddito d’impresa e dal reddito professionale. A stabilirlo era stata la Legge di stabilità 2014 (L. 147/2013, art. 1, commi 715 e 716), la quale aveva previsto che:
  • per il periodo d’imposta 2013, fosse deducibile una quota pari al 30% dell’IMU pagata
  • per i periodi d’imposta successivi fosse deducibile una quota pari al 20% → Pertanto in UNICO 2016 è deducibile il 20% dell’IMU sostenuta nell’anno di imposta 2015.
In questo approfondimento vediamo i soggetti giuridici che hanno diritto alla deducibilità di questa imposta, quali sono le condizioni per soddisfare il requisito della strumentalità richiesto dalla norma ed il trattamento applicato alle imposte IMI e IMIS previste rispettivamente dalle provincie autonome di Bolzano e Trento.

Deducibilità IMU immobili strumentali UNICO 2016: soggetti interessati

La deduzione dell’IMU pagata sugli immobili strumentali interessa i soggetti passivi titolari di reddito d’impresa o di reddito derivante dall’esercizio di arte o professione, pertanto:
  • le società e gli enti commerciali residenti;
  • gli enti non commerciali, con riguardo all’IMU sui beni relativi all’attività commerciale esercitata;
  • le società in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate e le imprese individuali, familiari o coniugali (per l’IMU sui beni relativi all’attività commerciale esercitata);
  • le persone fisiche, le società e gli enti non residenti che esercitano attività commerciali nel territorio dello Stato mediante stabili organizzazioni;
  • i professionisti e gli studi professionali;
  • le società di persone e le imprese individuali in contabilità semplificata.

Deducibilità IMU in UNICO 2016 e requisito della “strumentalità”

Per poter portare in deduzione l’IMU dal reddito d’impresa o professionale è necessario che essa sia relativa ai fabbricati strumentali. Assume, quindi, rilevanza il requisito della “strumentalità” del bene immobile.
Ai fini delle imposte sui redditi, si considerano beni immobili strumentali, ai sensi dell’art.43, comma 2, TUIR (DPR 917/86):
  • gli immobili strumentali per destinazione, cioè utilizzati esclusivamente per l’esercizio dell’impresa commerciale da parte del possessore, indipendentemente dalla loro natura o dalle loro caratteristiche; rileva, pertanto, solo l’utilizzo esclusivo (e non promiscuo) esercitato direttamente dall’imprenditore possessore dell’immobile (e non da terzi);
  • gli immobili strumentali per natura, cioè quelli che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di una diversa utilizzazione senza una radicale trasformazione e diversi da quelli abitativi.
Si precisa che:
  • per le imprese individuali, la strumentalità dell’immobile richiede a norma dell’art. 65 del TUIR- DPR 917/86, la preliminare iscrizione del bene in contabilità. Pertanto, se l’immobile è utilizzato ai fini dell’impresa ma non è stato contabilizzato, l’imprenditore individuale non avrà diritto ad alcuna deduzione.
  • Per i lavoratori autonomi, invece, la strumentalità dell’immobile è solo quella per destinazione e si prescinde dalla contabilizzazione del bene.
La deducibilità dell’IMU non vale per:
  • gli immobili destinati alla vendita (i c.d. “beni merce”, per i quali, comunque, l’IMU era dovuta solo fino al 1° semestre 2013),
  • gli “immobili patrimonio”, a prescindere dalla categoria catastale di appartenenza.

Deducibilità IMU in UNICO 2016

Ai fini della deducibilità in UNICO 2016 nel rigo RE19 va indicato il 20% dell’imposta municipale propria, relativa agli immobili strumentali, versata nel periodo d’imposta oggetto della dichiarazione (2015). Si precisa che la deduzione della quota IMU si applica sul reddito d’impresa o sul reddito di lavoro autonomo, ma non direttamente sul reddito complessivo (quadro RN), che include anche altri redditi, quali i redditi fondiari, i redditi diversi, i redditi di capitale, i redditi di lavoro dipendente, ecc.Sul reddito complessivo si ha solo l’effetto indiretto dovuto all’abbattimento del reddito d’impresa o professionale.
 
Come chiarito dalla Circolare 10/E/2014, al punto 8.2, ai fini della deducibilità rileva l’anno di pagamento dell’imposta (deduzione in UNICO 2016 dell’IMU pagata nel 2015, anche se non di competenza 2015), ma non è comunque possibile portare in deduzione l’IMU relativa ad annualità precedenti al 2013, anno a partire dal quale è stato reso possibile dedurre l’IMU.

Deduzione IMI e IMIS in UNICO 2016

La Legge di Stabilità 2015 (Legge n. 190/2014), all’art. 1, comma 508, ha stabilito che la deducibilità del 20% dell’IMU relativa agli immobili strumentali si applica anche:
  • alla c.d. “IMI”, l’Imposta municipale immobiliare” stabilita dalla Provincia Autonoma di Bolzano con la Legge provinciale n. 3/2014
  • alla cd “IMIS” l’imposta immobiliare semplice della provincia autonoma di Trento, istituita con legge provinciale 30 dicembre 2014, n. 14.
Come poi stabilito dall’art. 1, comma 9-quater, del D.L. n. 4/2015 la deducibilità dell’IMI (e per assimilazione dell’IMIS) si applica “a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31.12.2014”.