Finalmente pubblicato, in Gazzetta Ufficiale n. 83 del 10 aprile scorso, il decreto presidenziale 27 febbraio 2015 che attua le disposizioni introdotte dalla legge di stabilità per il 2015 finalizzate all’incentivo della natalità ed al sostegno delle spese relative (il cosiddetto bonus bebè). Più in particolare i nuclei familiari all’interno dei quali si sia verificata la nascita o l’adozione di un figlio tra il 1 gennaio 2015 ed il 31 dicembre 2017, e che siano in possesso di Isee valido (l’Indicatore della situazione economica equivalente) non superiore a 25 mila euro, potranno presentare domanda per ricevere dall’Inps un assegno pari a 960 euro annui per ciascun figlio. I nuclei in possesso di Isee non superiore a 7 mila euro riceveranno un bonus più ricco (1.920 euro annui).
Il requisito Isee, oltre ad essere valido al momento della presentazione della domanda, deve sussistere per tutta la durata del beneficio. L’assegno, che decorre a partire dal giorno della nascita o dal momento dell’ingresso nel nucleo familiare a seguito di adozione, è corrisposto mensilmente (80 ovvero 160 euro) fino al compimento del terzo anno di età del bambino (o dall’ingresso nel nucleo in caso di adozione). Per ottenerlo il genitore convivente con il figlio dovrà inoltrare all’Inps apposita domanda telematica (le relative istruzioni ed i modelli dovrebbero essere diffusi entro il 25 aprile) fin dal giorno della nascita (o di ingresso nel caso di adozione), ma non oltre i 90 giorni successivi al verificarsi dell’evento (per le nascite o le adozioni intervenute prima del 10 aprile entro 90 giorni successivi a tale ultima data).
Il ritardo nella presentazione non fa decadere il diritto ma sposta la decorrenza dell’assegno al mese di presentazione della domanda. Il possesso dei requisiti necessari dovrà essere autocertificato (Dpr 445/2000). La perdita del requisito reddituale in corso di godimento del beneficio comporta la sua decadenza. Altre cause di decadenza sono: il decesso del figlio; in caso di adozione la revoca di quest’ultima; la decadenza dall’esercizio della responsabilità genitoriale; l’affidamento del figlio a terzi ovvero l’affidamento esclusivo del figlio al genitore che non ha presentato la domanda. In caso di decadenza della responsabilità genitoriale o affidamento, la domanda per il bonus potrà essere ripresentata dal genitore o dal terzo affidatario entro 90 giorni dal provvedimento che dispone l’affido (in caso di ritardo vale quanto sopra specificato).
In tutti i casi la corresponsione dell’assegno cessa a decorrere dal mese successivo a quello in cui si è verificata una delle cause di decadenza. Infine un accenno alle risorse stanziate: per il corrente anno sono 202 milioni. L’Inps dovrà procedere al monitoraggio mensile delle spese su basi previsionali: se per tre mensilità successive l’onere sarà superiore alle disponibilità, non si darà luogo all’acquisizione di nuovo domande fino all’adozione di un apposito decreto interministeriale che procederà alla rideterminazione dell’importo annuo dell’assegno e dei valori Isee.