L’importo minimo di pagamento della Mini-Imu in scadenza il prossimo 24 gennaio 2014 è di 12 euro (o il diverso importo previsto dal regolamento del Comune) e va riferito all’imposta complessivamente dovuta a tutti gli immobili situati nello stesso Comune. E’ questo uno dei chiarimenti del Ministero dell’Economia e delle Finanze contenuti nelle Faq, pubblicate nel suo sito internet, con le quali è stato chiarito anche che, ai fini dell’accertamento, non esiste alcun importo minimo da considerare.
Il precedente limite di 16,53 euro, previsto dall’articolo 1, dpr n. 129/1999, infatti, è stato superato dall’articolo 16, comma 10, decreto legge 2 marzo 2012, n. 16. Fino alla fine del 2014, quest’ultimo prevedeva che non si procedeva “all’accertamento, all’iscrizione a ruolo e alla riscossione dei crediti relativi ai tributi erariali, regionali e locali”, se l’ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative e interessi, non superava, “per ciascun credito, l’importo di euro 30, con riferimento ad ogni periodo d’imposta”. Dal 2014, però, l’articolo 1, comma 736, Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014), ha eliminato la parola “locali” a questa disposizione, quindi, secondo la risposta del Mef, oggi “non esiste per i tributi locali un importo minimo per la riscossione coattiva, fatto salvo, ovviamente, il rispetto del limite minimo di 12 euro per i versamenti spontanei”.
Per la compilazione del modello F24, poi, il Ministero dell’economia e delle Finanze ha stabilito che per pagare la mini-Imu le caselle acconto/saldo vanno compilate barrando solo la casella saldo, nonostante le istruzioni del modello F24 e la risoluzione 12 aprile 2012, n. 35/E, prevedano di “barrare entrambe le caselle” per i pagamenti effettuati in un’unica soluzione. La casella “rateazione” va compilata con il valore “0101” solo per i pagamenti eseguiti per l’abitazione principale (codice tributo 3912). Per gli altri pagamenti, invece, il campo non deve essere compilato. La casella detrazioni, naturalmente, va compilata con l’importo effettivo della detrazione 2013, che può essere stata aumentata dal Comune, compresa la maggiorazione. Per la mini-Imu non cambiano i codici tributo da utilizzare, rispetto allo scorso anno, quindi, per il conguaglio ad esempio dell’abitazione principale e la relativa pertinenza si utilizza il codice tributo 3912 e per i terreni agricoli il 3914.
Per i terreni agricoli non posseduti e condotti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, per i quali non era dovuta la prima rata 2013, non si può parlare di “mini-Imu, poiché si tratta dell’ordinario versamento concernente la seconda rata e il saldo della prima”. Riassumendo, quindi, per questi soggetti la prima rata 2013 (pari solo al 50% dell’importo pagato nel 2012) non era dovuta, ma era dovuta la seconda rata 2013, oltre che il saldo sulla prima rata 2013. Questi ultimi due importi sono pari alla “differenza tra l’imposta annuale 2013 e la prima rata non versata”. Come ricordato dalle Faq, in caso di insufficiente versamento della seconda rata 2013, la differenza può essere versata entro il 16 giugno 2014, senza sanzioni e interessi, in base all’articolo 1, comma 728, Legge di stabilità per l’anno 2014. Non è stato fatto alcun cenno, quindi, alla possibile anticipazione di questa scadenza al 24 gennaio 2014, prevista al Senato, in sede di conversione del decreto Imu-BankItalia.
fonte: Il Sole 24 Ore