Fisco al lavoro per ridurre o azzerare le sanzioni a carico dei contribuenti che commettono piccoli errori in buona fede, senza l’intento di evadere. Sul tavolo varie ipotesi: basti pensare che una norma già esistente nell’ordinamento prevede l’abbandono dei crediti erariali perr importi fino a 30 euro mentre altre si attestano su valori più bassi (si veda anche l’articolo sotto). L’obiettivo è evitare contenziosi inutili e costosi oltre a procedure di recupero che si rivelano anti-economiche anche per l’amministrazione finanziaria.
La circolare che deve segnare la svolta è alla limatura finale prima del via libera dei vertici dell’agenzia delle Entrate. L’obiettivo è segnare un ulteriore passo nella strada dell’attuazione del pacchetto di semplificazioni annunciato dal direttore dell’agenzia delle Entrate, Attilio Befera. Era stato lo stesso Befera, del resto, in occasione della presentazione del pacchetto, ad annunciare che sarebbe stata presto chiarita la definizione di «errore per modico valore». Questo anche per “salvare” le eventuali adesioni agli strumenti deflativi del contenzioso, come il ravvedimento, il reclamo-mediazione o l’adesione agli accertamenti (si veda Il Sole 24 Ore del 4 luglio). In questo modo si dovrebbero scongiurare richieste inutili ai contribuenti e così “superare” recenti interventi della Corte di cassazione che ha censurato ravvedimenti sbagliati per errori minimi.
Resta da definire la soglia di rilevanza dell’errore. Anche se un punto di riferimento potrebbe venire dalle regole già esistenti nell’ordinamento. Va ricordato, infatti, che per le richieste del Fisco, con differenze di pochi euro, una norma di legge già prevede l’abbandono della riscossione di importi minimi. Il Dpr 16 aprile 1999, n. 129, infatti, dispone, proprio per ragioni di economicità dell’azione amministrativa, l’abbandono dei crediti erariali, regionali e locali di importo non superiore a 16,53 euro. Il vecchio limite di 16,53 è stato, poi, elevato a 30 euro dal decreto legge 16/2012. Dal 1° luglio 2012, infatti, si abbandonano i crediti erariali, regionali e locali di importo non superiore a 30 euro, al posto del precedente limite di 16,53 euro. Ne consegue che non si procede ad accertamento, iscrizione a ruolo e riscossione dei crediti relativi ai tributi erariali, regionali e locali, nel caso in cui l’ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni e interessi, per ciascun credito, con riferimento a ogni periodo d’imposta, non superi l’importo di 30 euro. D’altra parte è possibile trovare punti di appoggio anche in precedenti circolari della stessa agenzia delle Entrate. Un riferimento può essere fatto, per esempio, alla circolare 9/E del 19 marzo 2012, che ha per oggetto la mediazione tributaria. Con questa circolare, le Entrate avvertono che, se le somme versate a seguito dell’accordo sono lievemente inferiori a quelle dovute per una svista del contribuente che – anche oltre il termine di legge – ha poi sanato l’errore, l’ufficio valuta l’opportunità di ritenere valido il pagamento, tenendo conto dell’intento deflativo dell’istituto e dei princìpi di economicità, nonché di conservazione dell’atto amministrativo. Le stesse valutazioni possono essere effettuate nel caso di lieve ritardo nel versamento o di altre minime irregolarità. In proposito, valgono anche le indicazioni fornite dalle Entrate, con la circolare 48/E/2011, nel punto in cui si legge che «gli uffici non mancheranno, tuttavia, di fare corretta applicazione del principio dell’errore scusabile» enunciato all’articolo 16, comma 9 della legge 289/2002, secondo cui «in caso di pagamento in misura inferiore a quella dovuta, qualora sia riconosciuta la scusabilità dell’errore, è consentita la regolarizzazione del pagamento medesimo entro 30 giorni dalla data di ricevimento della relativa comunicazione dell’ufficio».
I tetti attuali:
30 euro Il limite dell’abbandono
Se i crediti erariali, regionali e locali hanno un importo non superiore ai 30 euro l’ente impositore non può più cercare di incassarli. Di conseguenza non si procede all’accertamento, all’iscrizione a ruolo e alla riscossione dei crediti relativi ai tributi in tutti i casi in cui l’incasso, per ciascun periodo di imposta, non supera i 30 euro
11 euro Soglia minima per Iva e Irap
Le norme in vigore prevedono che per l’imposta sul valore aggiunto e l’imposta regionale sulle attività produttive i versamenti si eseguono a partire da 11 euro (fino a 10 euro non si versa, né rimborsa né compensa). Per le imposte sostitutive del 5% (superminimi), del 10% o del 20% si applicano i minimi previsti per Iva e Irap
13 euro Soglia minima per Ires e Irpef
Per Ires, Irpef e relative addizionali fino a 12 euro non c’è nessun obbligo di versamento. L’importo che è inferiore al “minimo”, come esonera dal pagamento, esclude dal fatto che possa essere rimborsato o compensato. I limiti attuali di pagamento contrastano, però, con il limite di versamento (in caso di accertamento o iscrizione a ruolo) fissato a 30 euro.