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730 precompilato

Dottore Commercialista Revisore Legale dei Conti & Partners

I destinatari della precompilata

Il modello 730 precompilato è reso disponibile ai contribuenti che, nell’anno 2014, risultano essere lavoratori dipendenti e pensionati, per i quali i sostituti d’imposta hanno trasmesso all’Agenzia, nei termini, la Certificazione Unica. Inoltre, per poter ricevere la dichiarazione precompilata, bisogna aver presentato per l’anno d’imposta 2013, il modello 730, o il modello Unico persone fisiche o il modello Unico Mini, pur avendo i requisiti per optare per il 730.

Accesso online o tramite intermediario

Il contribuente può accedere direttamente alla dichiarazione precompilata attraverso il sito internet dell’Agenzia o rivolgersi al proprio sostituto d’imposta, ad un Caf o a un professionista. Nel primo caso è necessario utilizzare le credenziali del servizio telematico Fisconline rilasciate dall’Agenzia delle Entrate o usare la Carta Nazionale dei Servizi. Inoltre, è possibile autenticarsi tramite il portale dell’Inps, utilizzando le credenziali dispositive rilasciate dall’ente previdenziale. L’abilitazione a Fisconline, con il rilascio della password e del pin personali, puo’ essere richiesta sia online, tramite il sito internet dell’Agenzia, sia recandosi presso qualsiasi ufficio delle Entrate, anche tramite soggetto delegato, oppure per telefono. Se la richiesta e’ effettuata dal diretto interessato presso un ufficio dell’Agenzia, viene rilasciata la prima parte del codice pin e la password di primo accesso; la seconda parte del pin potra’ essere subito prelevata dal contribuente direttamente via internet. A garanzia degli utenti, in caso di richiesta online, per telefono, o tramite soggetto delegato, la procedura prevede che la prima parte del pin sia rilasciata immediatamente, mentre la seconda parte, con la password di primo accesso, sia inviata per posta presso il domicilio del contribuente registrato in Anagrafe tributaria.

Se non si è pratici nell’uso di strumenti informatici

Naturalmente, il contribuente che non possiede un pc o non ha dimestichezza con gli strumenti informatici può rivolgersi al proprio sostituto d’imposta, ad un Caf o a un professionista abilitato. Per accedere alla dichiarazione precompilata del contribuente questi soggetti devono acquisire in via preventiva un’apposita delega, unitamente alla copia di un documento di identita’ del delegante. Nella dichiarazione precompilata sono riportati, oltre ai redditi di lavoro dipendente, di pensione o assimilati e alle ritenute, anche i dati dei familiari, indicati in un prospetto ad hoc loro dedicato. Inoltre, nel quadro D del 730 precompilato trovano posto i redditi di lavoro autonomo occasionali e gli altri redditi diversi, mentre nel quadro E sono inserite le informazioni relative ad alcuni oneri detraibili e deducibili. In particolare, nell’elaborato precompilato trovano spazio anche i dati trasmessi da taluni enti esterni, quali i soggetti che erogano mutui agrari o fondiari, le imprese assicuratrici e gli enti previdenziali. I dati loro riferibili sono: quote di interessi passivi e relativi oneri accessori per mutui in corso, premi di assicurazione sulla vita e contributi previdenziali e assistenziali. Dalla dichiarazione precedente sono desunte le eventuali eccedenze d’imposta e le rate annuali detraibili per oneri sostenuti in anni precedenti tra cui, ad esempio, le spese sostenute per interventi di recupero edilizio, per interventi di risparmio energetico e per l’arredo degli immobili ristrutturati. Naturalmente, nella precompilata trovano posto anche i dati relativi a terreni e fabbricati, ricavati dalla dichiarazione dell’anno precedente con le eventuali variazioni intervenute nel 2014.

Quando presentare il 730 precompilato

Dal prossimo 15 aprile il contribuente trovera’ il 730 precompilato sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate, all’interno della propria area riservata. Dal 1° maggio al 7 luglio sara’ possibile accettare o modificare la dichiarazione e trasmetterla all’Agenzia direttamente via web o tramite un intermediario. Anche i contribuenti che non dispongono di un sostituto d’imposta tenuto ad effettuare il conguaglio possono presentare la dichiarazione precompilata: in questo caso, i rimborsi saranno eseguiti direttamente dall’Amministrazione finanziaria. Sara’ comunque possibile continuare a presentare, sempre entro il 7 luglio, il 730 ordinario senza ricorrere al modello precompilato.

Possibile anche in forma «congiunta»

Per chi lo scorso anno ha presentato il modello 730 congiunto e quest’anno possiede i requisiti per utilizzare il 730 precompilato, l’Agenzia delle Entrate mette a disposizione una dichiarazione precompilata «singola». E’ comunque possibile presentare la dichiarazione in forma congiunta ma occorre rivolgersi al proprio sostituto che presta assistenza fiscale, oppure ad un Caf o ad un professionista abilitato: per il primo anno di avvio sperimentale, infatti, non e’ consentita la presentazione della dichiarazione precompilata congiunta direttamente in via telematica.

Stop ai controlli

Se il 730 precompilato viene accettato senza modifiche o con modifiche che non incidono sulla determinazione del reddito o dell’imposta, nei confronti del contribuente non verra’ eseguito il controllo documentale (36-ter del Dpr n. 600 del 1973) sugli oneri precompilati comunicati all’Agenzia da banche, assicurazioni ed enti previdenziali, ne’ quello preventivo sui rimborsi superiori a 4.000 euro in presenza di detrazioni per carichi di famiglia ed eccedenze derivanti dalla dichiarazione precedente. Inoltre, se la dichiarazione viene presentata tramite un intermediario, il controllo documentale verra’ svolto nei confronti del Caf o del professionista che ha apposto il visto di conformita’ sulla dichiarazione. Le stesse agevolazioni sono previste anche se il 730 viene presentato tramite un intermediario con le modalita’ ordinarie. Resta ferma, comunque, la possibilita’ di effettuare controlli nei confronti del contribuente per verificare la sussistenza dei requisiti soggettivi che danno diritto a detrazioni, deduzioni e agevolazioni.

Se il visto di conformità è infedele

In caso di apposizione, da parte di un intermediario, di un visto di conformita’ infedele (ad esempio se non ha correttamente riscontrato la documentazione a supporto di spese detraibili o deducibili), l’intermediario e’ tenuto al pagamento di un importo corrispondente alla somma dell’imposta, degli interessi e della sanzione che sarebbe stata richiesta al contribuente. La responsabilità degli intermediari è però esclusa nel caso in cui l’infedelta’ del visto sia stata determinata da una condotta dolosa o gravemente colposa del contribuente. L’intermediario che si accorge di aver apposto un visto infedele dopo l’invio della dichiarazione, deve avvisare il contribuente e trasmettere all’Agenzia la dichiarazione rettificativa, entro il 10 novembre dell’anno in cui e’ stata prestata l’assistenza. Se il contribuente non intende presentare la nuova dichiarazione, il Caf o il professionista possono comunicare entro la stessa data alle Entrate i dati rettificati. 

fonte: Il Sole 24 Ore