Per usufruire della detrazione Irpef del 36% (50% per i pagamenti effettuati dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2013) sugli interventi agevolati per il recupero del patrimonio edilizio, i contribuenti Irpef devono effettuare i pagamenti delle fatture relative agli interventi agevolati tramite bonifico bancario o postale, nella cui ricevuta devono risultare il riferimento normativo (ad esempio, «detrazione Irpef del 36-50%, ai sensi dell’articolo 16-bis, Dpr 917/1986 o Tuir»), il codice fiscale del beneficiario della detrazione e il numero di partita Iva o il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato.
Comunicazione all’Asl
Solo in specifici casi i contribuenti devono spedire, prima dell’inizio dei lavori, all’Asl territorialmente competente (mediante raccomandata con ricevuta di ritorno), una comunicazione con i dati identificativi delle imprese esecutrici dei lavori. Questa raccomandata, però, non deve essere inviata, se ciò non è obbligatorio per il Testo Unico sulla sicurezza (articolo 99, comma 1, decreto legislativo 81/2008).
La comunicazione, quindi, va inviata solo per i cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese esecutrici (anche non contemporanea) o per quelli in cui opera un’unica impresa, la cui entità presunta di lavoro non è inferiore a duecento uomini-giorno (per esempio, il cantiere richiede dieci lavoratori per 20 giorni).
Dati catastali in Unico
Per usufruire della detrazione, poi, è necessario indicare nella dichiarazione dei redditi i dati catastali identificativi dell’immobile, a pena di decadenza dell’agevolazione. Vanno indicati nel modello Unico anche gli estremi di registrazione dell’atto che ne costituisce titolo, se i lavori sono effettuati dal detentore, per esempio dall’inquilino o dal comodatario (che è diverso dal familiare convivente, per il quale non serve alcun contratto di comodato).
Documentazione da conservare
Infine, è necessario conservare ed esibire, in caso di controllo da parte dell’amministrazione finanziaria (provvedimento 2 novembre 2011) le fatture e le ricevute fiscali comprovanti le spese sostenute, le ricevute dei bonifici di pagamento, l’eventuale comunicazione preventiva indicante la data di inizio dei lavori all’Azienda sanitaria locale, la domanda di accatastamento, per gli immobili non ancora censiti, le ricevute di pagamento dell’Ici, se dovuta fino al 2011, la delibera assembleare di approvazione dell’esecuzione dei lavori e la tabella millesimale di ripartizione delle spese (per gli interventi riguardanti parti comuni di edifici residenziali), la dichiarazione di consenso del possessore all’esecuzione dei lavori (per i lavori effettuati dal detentore dell’immobile, se diverso dai familiari conviventi).
Vanno anche conservate le abilitazioni amministrative richieste dalla legislazione edilizia, relativamente alla tipologia di lavori da realizzare, come la concessione edilizia, il permesso a costruire, la Scia, la Dia o la comunicazione di inizio lavori in Comune (con o senza alcuna relazione a tecnica).
Questi documenti, però, non sono sempre necessari per beneficiarie della detrazione del 36-50 per cento. Ad esempio, sono attività edilizie libere le manutenzioni ordinarie per le parti comuni (piccole riparazioni, sostituzione finiture, integrazioni impianti) e le eliminazioni di barriere architettoniche, purché non si vada a modificare la sagoma esterna dell’edificio con rampe e ascensori, opere temporanee, serre mobili, movimenti terra a fini agricoli, ricerche nel sottosuolo. Se la normativa non prevede alcun titolo abilitativo per lo specifico intervento agevolato al 36-50%, va sottoscritta e conservata una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (articolo 47, Dpr 28 dicembre 2000, n. 445), in cui va indicata la data di inizio dei lavori e va attestata la circostanza che gli interventi di ristrutturazione edilizia posti in essere rientrano tra quelli agevolabili, pure se i medesimi non necessitano di alcun titolo abilitativo, in base alla normativa edilizia vigente.
La dichiarazione del professionista
Dal 1° gennaio 2012, la dichiarazione di un professionista abilitato, relativa all’esecuzione dei lavori di ristrutturazione edilizia (detraibili al 36-50%) di ammontare complessivo superiore a 51.645,68 euro, non è più necessaria al fine dei controlli, neanche considerando che, per le spese sostenute dal 26 giugno 2012 al 30 giugno 2013, l’importo massimo è stato elevato da 48mila euro a 96mila euro (circolare 9 maggio 2013, n. 13/E, risposta 1.3).
In fattura non serve inserire il costo della manodopera.
Come va compilata la fattura per poter beneficiare della detrazione del 36-50%?
Dal 14 maggio 2011 non è più obbligatorio indicare il costo della manodopera nelle fatture emesse nei confronti dei soggetti che intendono beneficiare della detrazione del 36-50% sulle ristrutturazioni o di quella Irpef o Ires del 55% sugli interventi per il risparmio energetico. La semplificazione è stata introdotta dal decreto sviluppo 2011, il quale ha anche eliminato l’obbligo di inviare al Centro operativo di Pescara, prima dell’inizio dei lavori, la comunicazione. Le Entrate hanno anche confermato che la semplificazione si applica per tutte le fatture emesse a partire dal 14 maggio 2011 (anche se evidentemente riferite a lavori o interventi conclusi in data anteriore). L’eliminazione dell’obbligo di indicare il costo della manodopera nelle fatture agevolabili al 36% o al 55%, semplifica la compilazione del documento Iva da parte delle imprese che hanno eseguito i lavori, le quali devono comunque continuare a indicare in fattura la descrizione e il valore degli eventuali beni significativi, nei casi in cui il committente dell’intervento richieda l’applicazione dell’aliquota Iva del 10% riservata alle manutenzioni ordinarie e straordinarie, ai restauri e risanamenti conservativi e alle ristrutturazioni edilizie di abitazioni.
Comunicazione Asl da integrare se subentrano altre imprese.
Se all’inizio dei lavori non si conoscono i dati di tutte le imprese che effettueranno l’opera, come va spedita la comunicazione alla Asl?
Se le imprese non operano contestualmente e i lavori iniziano prima della scelta di tutte le imprese, la comunicazione va inviata prima dell’inizio dei lavori della prima impresa e poi integrata con nuove comunicazioni prima dell’inizio dei lavori di ciascuna impresa (anche ditta individuale senza dipendenti) che interviene nel cantiere; l’omissione della preventiva comunicazione alla Asl «provoca la decadenza dalla detrazione solo qualora risulti che per la tipologia di lavori eseguiti o per le modalità di svolgimento degli stessi il contribuente vi era tenuto sulla base della legislazione extra fiscale vigente» (circolare 121/E/1998).
L’invio all’azienda sanitaria deve contenere tutti i dati.
Quali dati vanno inseriti nell’eventuale comunicazione da spedire preventivamente all’inizio dei lavori all’azienda sanitaria locale territorialmente competente?
In questa comunicazione, da inviare mediante raccomandata, con ricevuta
di ritorno, vanno indicati i seguenti dati:
– la generalità del committente dei lavori
e l’ubicazione dell’immobile oggetto di lavori;
– la natura dell’intervento da realizzare;
– i dati identificativi dell’impresa esecutrice dei lavori con esplicita assunzione di responsabilità, da parte della medesima, in ordine al rispetto degli obblighi posti dalla vigente normativa in materia di sicurezza sul lavoro e contribuzione;
– la data presunta di inizio dei lavori.
Documentazione da conservare per 15 anni.
La detrazione del 36-50% deve essere suddivisa in 10 anni, partendo da quello in cui la spesa è stata pagata. L’agenzia delle Entrate, quindi, potrebbe effettuare i controlli in ciascun periodo d’imposta in cui la detrazione viene eseguita nelle dichiarazioni dei redditi e non solo per l’anno in cui viene effettuato il pagamento della spesa. Considerando che l’ultimo anno accertabile è il decimo, successivo a quello in cui la spesa è stata pagata, il termini di decadenza quinquennale per l’accertamento decorre dall’anno in cui si è fruito dell’ultimo decimo della detrazione. Ad esempio, per una spesa pagata nel 2013, la detrazione viene ripartita dal 2013 al 2022 e la documentazione va conservata fino alla fine del 2027.
Senza sicurezza in cantiere si perde il beneficio.
Se nell’esecuzione dell’intervento edilizio vengono violate le norme in materia di tutela della salute e della sicurezza sul luogo del lavoro e nei cantieri o, con riferimento agli operai utilizzati dalla ditta durante l’esecuzione dei lavori nella unità immobiliare, vengono violate le obbligazioni contributive accertate dagli organi competenti e comunicate alla direzione regionale delle Entrate territorialmente competente, il contribuente perde il diritto alla detrazione. Questa, comunque, non si perde, se il contribuente è in possesso di una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà della ditta esecutrice dei lavori (articolo 4 della legge 15/1968), attestante l’osservanza delle disposizioni.
È ancora necessario tenere le ricevute Ici.
Anche se l’Ici è stata sostituita dall’Imu dal 2012, «ai fini del controllo sulla spettanza della detrazione, restano valide le disposizioni contenute nel provvedimento del Direttore dell’agenzia delle Entrate del 2 novembre 2011», quindi, i contribuenti sono ancora tenuti a conservare ed esibire, a richiesta degli uffici, le ricevute di pagamento dell’Ici se dovuta. Se a chiedere l’agevolazione è un soggetto non tenuto al pagamento dell’Ici, come, ad esempio, l’inquilino, non è necessaria la conservazione delle copie delle ricevute, in quanto l’imposta è pagata dal proprietario dell’unità immobiliare. Lo stesso vale per i lavori eseguiti sulle parti comuni condominiali.
01 | CAUSALE DESCRITTIVA.
Per evitare il non riconoscimento della detrazione del 36-50% (65% per le misure antisismiche, in base alle modifiche del decreto ecobonus) è consigliabile inserire nella causale del bonifico bancario o postale i rispettivi riferimenti normativi, anche se ciò non sarebbe previsto dalla norma, la quale richiede solo la “causale del versamento”, che potrebbe essere anche descrittiva
02 | CAUSALE NORMATIVA.
Se la fonte normativa viene inserita deve essere quella corretta, quindi, per il 36-50% va indicato l’articolo 16-bis, Dpr 22 dicembre 1986, n. 917 (anche Dpr n. 917/1986 o Tuir)
03 | CAUSALE GENERICA.
La direzione regionale dell’agenzia delle Entrate del Piemonte ha chiarito, in risposta all’interpello n. 901-184/2013, protocollo 2013/41381, che non si può beneficiare della detrazione del 36-50% se si riporta nella causale del bonifico un generico riferimento del Tuir (si veda l’articolo riportato su «Il Sole 24 Ore» del 24 luglio 2013)
04 | CAUSALE INERENTE.
La risoluzione della Direzione regionale dell’agenzia delle Entrate del Piemonte, comunque, ha ritenuto ammissibile, in luogo della precisa norma (articolo 16-bis, Dpr 22 dicembre 1986, n. 917), anche l’indicazione della disposizione che ha regolato il bonus del 36% fino al 31 dicembre 2011 (articolo 1, legge 27 dicembre 1997, n. 449) ovvero quella che dal 1° gennaio 2012 ha prorogato a regime l’incentivo (articolo 4, comma 1, lettera c, decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201).
fonte: Il Sole 24 Ore